Legislatura I
Riferimenti normativi
Regio Decreto 28 aprile 1910, n. 204, artt. 110-112, che approva l'annesso testo unico di legge sugli Istituti d'emissione e sulla circolazione pei biglietti di Banca
Decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915,concernente la composizione della commissione permanente di vigilanza sugli Istituti di emissione ed il compenso ai componenti di essa
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Regio Decreto 28 aprile 1910, n. 204, artt. 110-112, che approva l'annesso testo unico di legge sugli Istituti d'emissione e sulla circolazione pei biglietti di Banca
Art. 110.
(Art. 3, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 - Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A - Legge 30 giugno 1908, n. 304)
Agli effetti della vigilanza sugli Istituti di emissione e sulla circolazione di Stato e bancaria è istituita una Commissione permanente presieduta dal ministro del tesoro. Essa è composta: di quattro senatori e di quattro deputati eletti dalle Camere rispettive, e, in caso di scioglimento della Camera dei deputati, i deputati rimangono in ufficio sino a nuove nomine; di cinque membri nominati per decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, udito il Consiglio dei ministri. I membri di nomina governativa sono: un presidente o consigliere del Consiglio di Stato; un presidente o consigliere della Corte dei Conti; il direttore generale del tesoro; l'ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli; il direttore generale del credito e della previdenza presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio. La Commissione elegge nel suo seno un vice presidente.
Art. 111.
(Art. 26, legge 7 aprile 1881, n. 133 - Art. 27, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 5, allegato P alla legge stessa)
La Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, quando ne sia richiesta dal ministro del tesoro, darà il suo avviso sopra:
1° tutti i provvedimenti di qualunque natura ed i regolamenti da emanarsi per determinare i modi e le garanzie:
a) per le operazioni di cambio, ritiro e annullamento dei biglietti di Stato, e di sostituzione dei biglietti di nuova forma, le quali dovranno essere sindacate dalla Corte dei conti;
b) per la custodia dei biglietti di Stato destinati a servire di scorta;
c) pel ricevimento dei biglietti degli Istituti nelle casse dello Stato, quando non avranno più corso legale, a forma dell'art.10;
2° le norme da fissarsi per il cambio dei biglietti quando fossero emanate le nuove disposizioni ai termini dell'art. 8;
3° il modello delle situazioni decadali di ogni Istituto, dal quale risultino partitamente le diverse categorie delle attività e passività che concorrono a formare il patrimonio sociale;
4° le convenzioni speciali stipulate fra gli Istituti, da approvarsi dal Governo, per la rispendita dei biglietti degli altri Istituti. La Commissione, inoltre, può essere chiamata a dare il suo avviso su tutte le norme intese a regolare la fabbricazione, la somministrazione, la custodia, il ritiro e l'annullamento dei biglietti di banca, e su quelle da emanarsi per la determinazione tanto della quantità, quanto dell'uso dei biglietti di scorta, in applicazione dell'art. 4.
Art. 112.
(Art. 6, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 4, legge 1° febbraio 1901, n. 24)
La Commissione permanente, quando ne sia richiesta dal ministro del tesoro, estenderà il suo esame sopra:
a) le proposte di modificazioni allo statuto della Banca d'Italia nei limiti delle leggi;
b) le proposte di modificazioni che si credesse necessario introdurre negli statuti e nei regolamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia;
c) e, in generale, sopra tutti i provvedimenti indispensabili alla attuazione della presente legge.
Alla Commissione è comunicata, per suo parere, la relazione di cui nell'art. 47 del presente testo unico.
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Decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, concernente la composizione della commissione permanente di vigilanza sugli Istituti di emissione ed il compenso ai componenti di essa
Art. 1.
La Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione è composta di tre senatori, di tre deputati, eletti dalle Camere rispettive, e di cinque membri nominati per decreto reale. I membri di nomina governativa sono: un presidente o consigliere del Consiglio di Stato; un presidente o consigliere della Corte dei conti; il direttore generale del tesoro; il direttore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli; il direttore generale del Credito e della previdenza presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
Art. 2.
Ai singoli membri della Commissione spetterà, per ogni seduta, una medaglia di presenza di lire dieci, se si tratta di funzionari dell'Amministrazione dello Stato, e di lire quindici se si tratta di estranei a detta Amministrazione, computandosi, ai fini del presente articolo, per una sola adunanza le riunioni tenute dalla Commissione nella stessa giornata.