Enti di riforma fondiaria
Commissioni consultive per gli enti di riforma fondiaria
Sintesi
I legislatura (8 maggio 1948 - 24 giugno 1953)
Le Commissioni, composte ciascuna da 3 senatori e 3 deputati, furono elette al Senato e alla Camera rispettivamente il 23 maggio e il 21 giugno 1951*. Esse furono così distribuite: Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa; Sezione speciale per la valorizzazione della Sila; Ente per la colonizzazione del Delta Padano; Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera Nazionale Combattenti; Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale e del territorio del Fucino; Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania; Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna.
In Italia una riforma agraria, intesa come radicale trasformazione e redistribuzione della proprietà terriera privata nonché dell'utilizzo diretto e indiretto del terreno agrario, si mostrò in tutta la sua urgenza dopo l'entrata in vigore della Costituzione: nel Titolo III, concernente i rapporti economici, la Carta fondamentale, infatti, dettava alcune linee fondamentali su cui fondare inediti rapporti sociali e superare il regime del latifondo. Nel suo intento programmatorio, all'art. 44, la Costituzione statuiva che «Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane». Più avanti, all'art. 47, poi aggiungeva: «La Repubblica [...] favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese».
La riforma fondiaria venne attuata innanzitutto con la legge 12 maggio 1950, n. 230, Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori contermini (detta «legge Sila») e con la legge 21 ottobre 1950, n. 841, Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini (cosiddetta «legge stralcio»): la zona geografica di interesse di entrambi i provvedimenti evidenziò l'intenzione del legislatore di intervenire dove più urgente appariva la necessità di procedere alla redistribuzione della proprietà terriera privata.
Il primo provvedimento affidò all'«Opera per la valorizzazione della Sila», ente istituito nel 1947, «il compito di provvedere alla ridistribuzione della proprietà terriera e alla sua conseguente trasformazione, con lo scopo di ricavarne i terreni da concedersi in proprietà a contadini», fissando linee geografiche ben precise (art. 1); inoltre era prevista l'espropriazione di «terreni di proprietà privata, suscettibili di trasformazione, i quali, computate anche le proprietà situate fuori del territorio indicato nell'art. 1, appartengono, a qualsiasi titolo, in comunione o pro-indiviso a singole persone o società che, al 15 novembre 1949, avevano più di trecento ettari» (art. 2). Il secondo provvedimento prevedeva la delega al Governo al fine di «emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'istituzione di enti o di sezioni speciali degli enti di colonizzazione o di trasformazione fondiaria, nonché dell'Ente autonomo del Flumendosa, che adempiano, nei territori [...] determinati [...], le funzioni attribuite dalla legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, alla Opera per la valorizzazione della Sila. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sugli enti indicati nel precedente comma e ne coordina le funzioni e i compiti ai fini dell'attuazione della presente legge» (art. 2). La legge 21 ottobre 1950, n. 841 affidò, quindi, a vari enti o sezioni di riforma fondiaria il compito dell'esproprio e della distribuzione ai contadini di terreni di proprietà privata. A differenza della legge Sila, questo provvedimento non stabiliva il limite d'estensione della proprietà in base alla sola estensione del terreno, ma anche in base al reddito dominicale (con il termine dominicale s'intende l'entrata netta che si ottiene per la sola proprietà dei terreni iscritti al catasto e non quella proveniente dall'esercizio dell'attività agricola).
Nella legge 21 ottobre 1950, n. 841 non si fa menzione delle Commissioni in oggetto, che furono istituite per analogia con la Commissione consultiva per l'altopiano della Sila, prevista dall'articolo 5 della legge Sila. Fu proprio l'interpretazione di questo articolo a essere l'oggetto di una discussione che avvenne nella seduta del 12 aprile 1951 all'Assemblea di Montecitorio, quando il Presidente Gronchi pose la questione se dovessero eleggersi tante Commissioni (composte ciascuna di 3 deputati e 3 senatori) quanti sarebbero stati gli enti di bonifica e di riforma istituiti o da istituire, ovvero un'unica Commissione (eventualmente composta di 18 membri, 9 deputati e 9 senatori), la quale avrebbe potuto suddividersi in tante sottocommissioni quanti erano gli enti istituiti o da istituire. La scelta cadde sulla prima ipotesi. Riportiamo qui uno stralcio dell'intervento del Presidente della Camera: «PRESIDENTE. Informo la Camera che il ministro dell'agricoltura ha chiesto che siano nominate le Commissioni parlamentari le quali, in relazione agli articoli 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), richiamanti le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230 (legge per la Sila), debbono essere sentite in merito ai decreti da emanarsi per l'applicazione dei piani di espropriazione, per l'occupazione temporanea di urgenza, e per il trasferimento dei terreni in favore di enti di riforma agraria. A termini dell'articolo 5 della legge n. 230, sembrerebbe che si dovessero nominare tante Commissioni - composte ciascuna di tre senatori e di tre deputati - quanti sono o saranno gli enti di bonifica e di riforma istituiti o da istituire. Ma, anche secondo il parere del ministro dell'agricoltura, potrebbe essere considerata la pratica opportunità di nominare un'unica Commissione, la quale, fissati i criteri e le direttive di ordine generale, potrebbe suddividersi in tante sottocommissioni, quanti sono gli enti da istituire oppure già istituiti. Sarebbe certamente più facile dare la necessaria rappresentanza ai diversi gruppi della Camera in seno alla Commissione unica. Poiché il caso che ho prospettato non riguarda una pura e semplice applicazione della legge, ma piuttosto un'interpretazione di questa, ritengo che la questione non possa essere decisa direttamente dalla Presidenza, ma debba essere sottoposta all'Assemblea. Analogo quesito sarà sottoposto al Senato da quella Presidenza. La Commissione potrebbe essere composta di 18 membri, 9 senatori e 9 deputati, e la elezione dei rappresentanti della Camera avverrebbe in una prossima seduta.»
Il disegno di legge Norme per espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini, presentato alla Camera (n. 1173) dal Ministro dell'Agricoltura e foreste Segni il 17 marzo 1950, fu assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione Agricoltura e foreste e discusso dall'Assemblea dal 21 al 28 luglio, data in cui fu approvato con emendamenti. Trasmesso al Senato (n. 1244) il 29 luglio, fu assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione Agricoltura e alimentazione e poi discusso dall'Assemblea tra il 26 settembre al 12 ottobre, data in cui fu approvato definitivamente. Divenne la legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 ha abrogato sia la legge 12 maggio 1950, n. 230 che la legge 21 ottobre 1950, n. 841.
*) Il nome della scheda è stato tratto da La I legislatura della Repubblica, pubblicazione a cura della Camera, perché quello presente sul Resoconto generale dei lavori del Senato della I legislatura ("Commissioni parlamentari consultive per la riforma fondiaria") comprende anche la Commissione per la valorizzazione della Sila, istituita però con la legge 12 maggio 1950, n. 230 e avente un Presidente.