Semplificazione della legislazione
Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione
Commissione parlamentare per la semplificazione
Sintesi
XV legislatura (28 aprile 2006 - 28 aprile 2008)
XVI legislatura (29 aprile 2008 - 14 marzo 2013)
La Commissione, composta da 20 senatori e 20 deputati, fu nominata al Senato e alla Camera il 25 ottobre 2006 e si è costituita il 26 ottobre 2006.
Presidente: sen. Fuda Pietro, eletto il 26 ottobre 2006.
Nella XVI legislatura fu nominata al Senato e alla Camera il 4 giugno 2008 e si è costituita il 19 giugno 2008.
Presidente: sen. Pastore Andrea, eletto il 19 giugno 2008.
A seguito della introduzione della legge 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009 ha assunto la denominazione di Commissione parlamentare per la semplificazione.
Il disegno di legge Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005, di iniziativa governativa, fu presentato al Senato (n. 3186) il 29 ottobre 2004; assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione Affari costituzionali, che l'esaminò tra il 17 novembre 2004 e il 14 aprile 2005, fu discusso dall'Assemblea di Palazzo Madama il 4, il 10, il 17 e il 18 maggio dello stesso anno, data, quest'ultima, in cui fu approvato con emendamenti. Trasmesso alla Camera (n. 5864) il giorno seguente, fu assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione Affari costituzionali che l'esaminò tra il 30 giugno e il 15 settembre e successivamente discusso dall'Assemblea il 16, 21, 27 e 28 settembre, data in cui fu approvato con modificazioni. Trasmesso di nuovo al Senato (3186-B) il 29 settembre e assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione Affari costituzionali, che l'esaminò dal 4 al 6 ottobre, fu discusso dall'Assemblea il 22 novembre, data in cui fu approvato definitivamente. Divenne la legge 28 novembre 2005, n. 246, legge che istituiva la Commissione in titolo: prevista, quindi, con una legge approvata nella XIV legislatura, la Commissione consultiva si costituì solo nella XV legislatura.
Il disegno di legge governativo si inquadrava nel processo di modernizzazione della normativa statale inaugurato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, sulla quale cfr. anche la voce «Riforma amministrativa» di questo Repertorio) e consolidato dalla legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione per l'anno 2001). Quest'ultima aveva sostituito l'articolo 20 del primo provvedimento, che originariamente prevedeva la presentazione annuale da parte del Governo di un disegno di legge per la «delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome», favorendo l'emanazione di regolamenti, ossia di fonti secondarie (legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 20). La novella introdotta dalla legge n. 229 del 2003 delineava un intervento più ampio sull'ordinamento: all'art. 1 prevedeva che annualmente il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi definito, presentasse al Parlamento «un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni», con particolare riguardo alla ripartizione delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. Il disegno di legge annuale prevedeva a tal fine «l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti [...] di competenza dello Stato». L'esercizio di tali deleghe legislative doveva attenersi a principi e criteri direttivi che avevano tra gli obiettivi la «definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria» regolante le singole materie; l'«indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile»; l'indicazione dei principi generali, particolarmente in merito a ciò che atteneva alla trasparenza e pubblicità che avrebbero regolato i procedimenti amministrativi e, in casi specifici, l'eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e la loro sostituzione «con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste». Sempre in merito alle funzioni amministrative, veniva prevista la loro riduzione, quando queste non erano finalizzate all'incentivazione della concorrenza, all'eliminazione di diritti esclusivi e «alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale» (legge 29 luglio 2003, n. 229, art. 1).
Per quanto concerneva le funzioni amministrative che si sarebbero mantenute, i decreti legislativi e i regolamenti emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, si sarebbero attenuti al principio della semplificazione dei procedimenti amministrativi, «in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi indicati [...] e delle competenze riservate alle regioni» (legge 29 luglio 2003, n. 229, art. 1).
Il disegno di legge governativo presentato nel 2004 continuava il processo di modernizzazione della normativa statale ed era diviso in più parti: il Capo I proponeva, all'articolo 1, ulteriori modifiche all'articolo 20 (lettera f del comma 4) della legge 15 marzo 1997, n. 59, modifiche che stabilivano l'uso più esteso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle procedure amministrative, anche nei rapporti con i cittadini; inoltre prevedeva una serie di deleghe al Governo al fine di adottare decreti legislativi per il riassetto normativo di varie materie: il provvedimento individuava i settori oggetto di rinnovamento «tra quelli di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa (articolo 2), del Ministero degli affari esteri (articolo 3), del Ministero delle attività produttive (articolo 4), nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri (articoli 5 e 6)». Peraltro, laddove non si era ritenuto «indispensabile procedere ad un riassetto complessivo della materia, [erano] stati previsti interventi di semplificazione normativa e procedimentale, di coordinamento e di razionalizzazione, modificando puntualmente la legislazione [...] in vigore ovvero autorizzando regolamenti di delegificazione» (A.S. n. 3186, XIV legislatura). Gli interventi di riassetto normativo partivano «dai princìpi e criteri direttivi indicati nelle deleghe previste dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo», per poi passare «ai decreti legislativi che attua[va]no quelle deleghe e, se necessario, a regolamenti governativi emanati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400», seguendo così un modello dagli effetti «a cascata» sull'ordinamento (A.S. n. 3186, XIV legislatura).
Il disegno di legge governativo non prevedeva la Commissione in titolo; la sua previsione fu inserita durante l'esame in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali in Senato la quale approvò un testo (A.S. n. 3186-A, XIV legislatura) con numerose e significative modifiche alla stesura originaria. Compito principale della Commissione consultiva era esprimere il parere sugli schemi dei decreti legislativi (A.S. n. 3186-A, XIV legislatura, art. 15, cc. 19-23) attraverso i quali il Governo avrebbe individuato le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970 (anche se modificate con provvedimenti successivi) delle quali aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore, conformandosi al dettato di una serie di principi e criteri direttivi, tra i quali citiamo il mantenimento di disposizioni la cui abrogazione avrebbe comportato una lesione dei diritti costituzionali dei cittadini (A.S. n. 3186-A, XIV legislatura, art. 15, c. 14). Rimanevano in vigore «le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico; le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione; le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali; le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco; le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale» (A.S. n. 3186-A, XIV legislatura, art. 15, c. 17). Altro compito della Commissione consultiva era verificare periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme e ne avrebbe riferito ogni sei mesi alle Camere (A.S. n. 3186-A, art. 15, c. 21).