Indennizzi per la persecuzione nazionalsocialista
Commissione parlamentare per il parere sulle norme delegate in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste
Sintesi
IV legislatura (16 maggio 1963 - 4 giugno 1968)
La Commissione, composta da 5 senatori e 5 deputati, fu nominata dai Presidenti del Senato e della Camera rispettivamente il 15 e l'8 luglio 1963.
Il disegno di legge Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste con Scambio di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961 sottoponeva all'esame del Parlamento l'Accordo citato nel titolo del provvedimento.
Le trattative tra l'Italia e la Repubblica federale tedesca erano iniziate nei primi mesi del 1960 e avevano presentato notevoli difficoltà, soprattutto in merito alla raccolta della documentazione necessaria al fine di ottenere dal Governo tedesco, così come era avvenuto per altri Paesi, un adeguato indennizzo. Le indagini effettuate a cura del Ministero del tesoro, con la collaborazione del Ministero degli affari esteri, consentirono di reperire notizie riguardanti circa 20.000 nominativi a favore dei quali la Repubblica federale di Germania si impegnò a versare allo Stato italiano, a titolo di indennizzo, la somma di 40 milioni di marchi, con l'applicazione globale dei criteri seguiti per gli Accordi stipulati dalla Germania con altri Paesi sulla stessa materia. Tale indennizzo era versato, come esplicitato dall'articolo 1 dell'Accordo, «a favore di cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o ideologia siano stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure abbiano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di queste persecuzioni». Le modalità di utilizzo di tale somma erano comunque rimesse alla valutazione e alla decisione del Governo della Repubblica italiana e con il pagamento venivano considerate regolate in modo definitivo tutte le questioni tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania oggetto dell'Accordo.
Il disegno di legge che abbiamo citato delegava il Governo italiano a emanare le norme per la ripartizione della somma versata dal Governo tedesco in base all'Accordo firmato a Bonn e ne indicava i criteri direttivi a cui il Governo si sarebbe dovuto ispirare nell'emanarle: «1°) la ripartizione sarà limitata esclusivamente alle categorie dei cittadini italiani deportati per ragioni di razza, fede o ideologia; 2°) l'indennizzo sarà ragguagliato alla durata dell'internamento calcolandosi, per i deceduti durante la deportazione, un'adeguata presenza minima; 3°) l'indennizzo sarà liquidato a favore dei deportati appartenenti alle categorie dei beneficiari o, in caso di decesso a causa della deportazione, ai loro aventi diritto, dandosi la precedenza, nell'ordine, al coniuge, ai figli, ai genitori ed ai collaterali» (art. 3, c. 2). Sulle norme delegate sarebbe stato espresso il parere di un'apposita Commissione parlamentare, della quale sarebbero stati chiamati a far parte cinque membri per ciascuno dei due rami del Parlamento, designati dai rispettivi Presidenti (art. 3, c. 3).
Il disegno di legge Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste con Scambio di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961, di iniziativa governativa, fu presentato alla Camera (n. 4103) il 4 settembre 1962; assegnato in sede referente alla Commissione Esteri, fu da questa esaminato il 16 novembre 1962 e successivamente discusso e approvato dall'Assemblea di Montecitorio il 21 dicembre 1962. Trasmesso al Senato (n. 2406) il 24 dello stesso mese, fu assegnato in sede referente alla Commissione Esteri, per essere da questa esaminato il 23 gennaio 1963 e discusso e approvato definitivamente dall'Assemblea di Palazzo Madama il 25 gennaio 1963. Divenne la legge 6 febbraio 1963, n. 404.