Interventi nel settore aeroportuale
Commissione parlamentare per il parere al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile per gli interventi nel settore aeroportuale
Sintesi
V legislatura (5 giugno 1968 - 24 maggio 1972)
VI legislatura (25 maggio 1972 - 4 luglio 1976)
La Commissione, composta da 10 senatori e 10 deputati, fu nominata al Senato e alla Camera rispettivamente il 5 e il 4 maggio 1971.
Per la VI legislatura fu nominata al Senato e alla Camera rispettivamente il 4 e il 9 agosto 1972.
Con la legge 27 luglio 1967, n. 685, era stato approvato il «Programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70», contenuto nell'Allegato a tale legge. Tale articolato programma di sviluppo economico definiva le linee generali del progetto, le finalità della programmazione, il tipo di interventi da attuare. Le finalità della programmazione erano già state enunciate dalla Nota aggiuntiva del 22 maggio 1962, e successivamente confermate e precisate nei programmi di Governo del novembre 1963 e del luglio 1964. Pur sottolineando che una effettiva trasformazione avrebbe richiesto un orizzonte di tempo di 15-20 anni, tale documento chiariva che la programmazione aveva il fine di superare gli squilibri settoriali, territoriali e sociali che caratterizzavano lo sviluppo economico italiano; lo strumento principale sarebbe stata una politica rivolta alla piena occupazione e alla valorizzazione delle forze di lavoro. In particolare, la programmazione si proponeva: «a) l'eliminazione delle lacune tuttora esistenti in dotazioni e servizi di primario interesse sociale: scuola, abitazione, sanità, sicurezza sociale, ricerca scientifica, formazione professionale, trasporti, assetto urbanistico, difesa del suolo; b) il raggiungimento di una sostanziale parità fra la remunerazione del lavoro in agricoltura e nelle attività extra-agricole; c) l'eliminazione del divario tra zone arretrate, con particolare riguardo al Mezzogiorno, e zone avanzate» (legge 27 luglio 1967, n. 685, Allegato, Parte I, Linee generali del programma, Capitolo I, Finalità della programmazione). Il documento, indicando gli obiettivi dell'azione pubblica da attuare nella prima fase operativa della programmazione, ossia il quinquennio 1966-70, evidenziava «l'importanza che, ai fini di una rapida avanzata tecnologica e produttiva nella industria italiana, assume[va] il riassetto di quelle grandi infrastrutture - strade, ferrovie, porti e aeroporti, linee di comunicazione, ecc. - il cui adeguato funzionamento [avrebbe fornito] all'industria le economie esterne necessarie al suo sviluppo, e senza le quali lo sviluppo stesso [avrebbe incontrato] strozzature paralizzanti» (legge 27 luglio 1967, n. 685, Allegato, Parte I cit., Capitolo IV, Condizioni essenziali per l'attuazione della politica di programmazione).
In particolare, il programma poneva l'accento sull'importanza - ai fini di una crescita economica - dell'efficienza dei trasporti, anche quello aereo: «Il miglioramento delle attrezzature e dei servizi per il trasporto aereo internazionale, la creazione di un sistema di scali aerei minori per i servizi interni, l'adeguamento delle infrastrutture per il controllo del traffico aereo e la sicurezza di volo sono le esigenze primarie nel settore degli aeroporti. La creazione della rete aeroportuale regionale condiziona la prevista istituzione di nuove linee servite da aeroplani per collegare tra di loro e con i principali centri del nostro territorio le zone industriali, commerciali e turistiche in via di sviluppo, soprattutto nel Mezzogiorno [...]. Lo sviluppo degli aeroporti e dell'aviazione civile comporterà nel quinquennio un investimento complessivo di 100 miliardi di lire, dei quali 70 destinati all'ammodernamento ed alla graduale costruzione di nuovi aeroporti, con particolare riguardo alle Regioni che ne sono sprovviste e all'aeroporto di Fiumicino. Sarà presa in considerazione la possibilità di concedere incentivi all'industria aerospaziale per mantenere, sul piano della cooperazione multilaterale, la presenza attiva dell'Italia in un settore d'avanguardia, i cui progressi scientifici e tecnologici si ripercuotono favorevolmente in tanti altri settori dell'economia» (legge 27 luglio 1967, n. 685, Allegato, Parte II, Impieghi sociali del reddito, Capitolo XI, Trasporti).
Il «Programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70» era dunque il presupposto formale e sostanziale al disegno di legge Costruzione di nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia sud-occidentale (Agrigento), completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia - Costa Smeralda - e completamento, ai fini dell'attività aerea civile, di taluni aeroporti militari aperti al traffico aereo civile, di iniziativa governativa, presentato alla Camera (n. 2228) il 21 gennaio 1970. In linea con il «Programma», il disegno di legge autorizzava la spesa di lire 35 miliardi per le opere citate nel titolo, stabilendo per ogni aeroporto la relativa dotazione economica; prevedeva la facoltà di dare in concessione ad un ente pubblico o ad una società a prevalente capitale pubblico la costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia sud-occidentale (Agrigento); stabiliva il completamento degli impianti degli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile. Assegnato alla Commissione Trasporti in sede legislativa, il disegno di legge venne discusso congiuntamente con il disegno di legge di iniziativa parlamentare Sistemazione e potenziamento dello scalo civile dell'aeroporto di Ancona in Falconara (n. 887) nelle sedute del 17 giugno, 2 luglio, 11 novembre 12 e 18 novembre 1970 e del 16 e 18 dicembre 1970. In quest'ultima data fu approvato assorbendo il disegno di legge n. 887 e introducendo alcuni emendamenti tra i quali la previsione - al fine della realizzazione degli interventi previsti dalla legge - di «un programma approvato dal Ministro dei trasporti e della aviazione civile, sentito il Ministro dei lavori pubblici per quanto attiene all'ubicazione delle aree da destinare all'esecuzione delle opere programmate, e sentita una Commissione parlamentare composta da 10 deputati e 10 senatori nominati dai Presidenti delle due Camere» (art. 1, c. 3). Trasmesso al Senato (n. 1484) il 4 gennaio 1971, fu assegnato in sede deliberante alla Commissione Lavori pubblici e trasporti, dove fu discusso e approvato definitivamente il 17 febbraio 1971, divenendo la legge 25 febbraio 1971, n. 111.