senato.it | archivio storico

Trattamenti di pensione della previdenza sociale

Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative alla riforma e al miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale

Sintesi

IV legislatura (16 maggio 1963 - 4 giugno 1968)
V legislatura (5 giugno 1968 - 24 maggio 1972)


La Commissione, composta da 9 senatori e 9 deputati, fu nominata dai Presidenti del Senato e della Camera rispettivamente il 29 e il 28 settembre 1965.

Per la V legislatura fu nominata al Senato e alla Camera il 26 luglio 1968.

Il disegno di legge Riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, presentato in Parlamento il 9 aprile 1965 (Atto Senato n. 1124/Atto Camera n. 2527, IV legislatura), prevedeva la Commissione consultiva in titolo. Il provvedimento, di iniziativa governativa, dava seguito alle istanze espresse nell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti che consistevano nell'«esigenza indilazionabile della revisione ed armonizzazione degli ordinamenti pensionistici che hanno, come Ente gestore, l'Istituto nazionale della previdenza sociale» (Atto Senato n. 1124, IV legislatura). A tal fine, il disegno di legge teneva conto dei suggerimenti forniti sulla materia dalla «Commissione ministeriale per l'esame dei problemi della Previdenza sociale» istituita presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, prevista dallo stesso articolo 25 della legge già citata e presieduta dal senatore Franco Varaldo. Questa Commissione aveva il compito di riferire al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, attraverso la redazione di una relazione, in merito all'ordinamento generale dell'assicurazione «per l'invalidità, le vecchiaia ed i superstiti, amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nelle sue varie forme, gestioni e fondi, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi e gli associati» (legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 25). La stessa legge del 1962 prevedeva, inoltre, che, sulla base delle conclusioni della Commissione ministeriale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale avrebbe provveduto a presentare un disegno di legge per riordinare le disposizioni in materia: il disegno di legge governativo del 1965, divenuto poi legge 21 luglio 1965, n. 903 con il titolo Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, fu il portato della previsione normativa citata e va quindi considerato il successivo atto dell'evoluzione del sistema previdenziale italiano, nella quale quest'ultimo provvedimento rivestì un ruolo centrale.

Le tappe principali della storia del sistema previdenziale italiano possono essere individuate in alcuni provvedimenti fondamentali: inizialmente nell'approvazione della legge 17 luglio 1898, n. 350, che istituì la «Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai»; tale «Cassa» gestiva una assicurazione facoltativa che, però, si rivelò largamente inefficiente: basata su una contribuzione su base volontaria, finanziata prevalentemente dai contributi versati dai lavoratori, eventualmente integrata da un contributo dello Stato e da un contributo libero da parte degli imprenditori, non poté garantire una contribuzione continuativa. L'iscrizione alla «Cassa» fu poi resa gradualmente obbligatoria per alcune categorie di lavoratori (nel 1904 l'obbligatorietà fu introdotta per i dipendenti pubblici e nel 1910 per i ferrovieri). Successivamente segnaliamo il decreto legge 21 aprile 1919, n. 603 con il quale il governo Orlando istituì la CNAS, ossia la «Cassa nazionale per le assicurazioni sociali», e sancì l'obbligatorietà dell'assicurazione pensionistica per l'invalidità e la vecchiaia: allargandola a molte categorie di lavoratori (compresi anche i lavoratori indipendenti), giunse a riguardare circa 12 milioni di lavoratori. È con il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e con i Regi decreti-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e 14 aprile 1939, n. 636 che può dirsi compiuta la prima fase della storia della previdenza italiana: coincidente con il periodo compreso tra le due grandi guerre, questa fase è caratterizzata dal confermarsi del principio privatistico dell'assicurazione, probabile retaggio delle concezioni liberistiche del XIX secolo, rendendola generale ed obbligatoria.

Nel secondo dopoguerra, con il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, che istituì il «Fondo di integrazione» e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, che istituì il «Fondo di solidarietà sociale», si aprì quella che possiamo definire la seconda fase dell'evoluzione storica della previdenza sociale italiana all'interno della quale un provvedimento fondamentale fu la legge 4 aprile 1952, n. 218, Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti: essa era volta a ribadire «il rapporto tra pensione e retribuzione assoggettata a contributo [...] al fine di garantire a tutti i pensionati un importo minimo di pensione» (Atto Camera n. 1064-2-96-114-141-209-215-217-365-432-A, V legislatura).

Successivamente, le leggi n. 55 del 20 febbraio 1958, n. 1338 del 12 agosto 1962 e n. 902 del 21 luglio 1965 sancirono alcuni miglioramenti economici delle pensioni. Ma è con la legge 21 luglio 1965, n. 903 Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale e la legge 18 marzo 1968, n. 238, Nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima, che si pervenne a una tutela generale non più indirizzata ai soli lavoratori ma a tutti i cittadini.

Tra i punti salienti del primo provvedimento si segnalano: l'istituzione del «Fondo sociale» e la pensione sociale, a carico dello stesso, per tutti i lavoratori dipendenti e autonomi; un aumento del coefficiente di rivalutazione delle pensioni; l'introduzione di un primo congegno di adeguamento automatico delle pensioni; l'istituzione della pensione privilegiata e della pensione di anzianità; ma soprattutto il provvedimento stabilì l'«attuazione del principio di una correlazione più diretta di quella [...] esistente tra retribuzione e pensione» (Atto Senato n. 1124, IV legislatura). Durante la discussione in Parlamento venne poi approvata «l'attuazione graduale di un collegamento diretto tra il livello della pensione, la retribuzione media dell'ultimo triennio e l'anzianità di lavoro» (Atto Camera n. 1064-2-96-114-141-209-215-217-365-432-A, V legislatura), sancendo così un ulteriore passo del sistema pensionistico verso il sistema retributivo.

Il disegno di legge governativo prevedeva (all'articolo 32, poi articolo 39 della legge) la delega al Governo per il riordinamento degli aspetti tecnici della materia e nello stesso articolo era prevista l'istituzione della Commissione consultiva qui in titolo, incaricata di fornire parere sulle norme delegate.

 

Il disegno di legge Riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, presentato al Senato (n. 1124) il 9 aprile 1965, fu assegnato alla Commissione Lavoro in sede referente che lo esaminò nel maggio e nel giugno 1965. L'Assemblea di Palazzo Madama discusse il provvedimento dal 1° al 9 luglio, assorbendo il disegno di legge n. 316 e approvandolo, con emendamenti, in quella data, con il titolo Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale. Trasmesso alla Camera (n. 2527) il 10 luglio e assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione Lavoro, fu da questa esaminato il 12 luglio e discusso dall'Assemblea dal giorno seguente al 15 luglio, data, quest'ultima, in cui fu approvato definitivamente, dopo aver assorbito i disegni di legge nn. 21, 774, 1013, 750, 928, 2307, 1278 e 2432. Divenne la legge 21 luglio 1965, n. 903.