Revisione degli ordinamenti pensionistici e in materia di sicurezza sociale
Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative alla revisione degli ordinamenti pensionistici e in materia di sicurezza sociale
Sintesi
legislatura (5 giugno 1968 - 24 maggio 1972)
La Commissione, composta da 9 senatori e 9 deputati, fu nominata al Senato e alla Camera il 13 novembre 1969.
La legge 30 aprile 1969, n. 153, Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, che istituì la Commissione consultiva in titolo, ricopre, in concorso con altre leggi, un ruolo centrale nell'evoluzione del sistema previdenziale italiano. È infatti con questa legge che il modello retributivo del calcolo delle pensioni pervenne a regime, in un momento storico in cui l'equilibrio tra lavoratori attivi e pensionati perdurava ancora, rendendo finanziariamente sostenibile l'intero sistema previdenziale. Sarà il progressivo invecchiamento della popolazione, unitamente al calo demografico, che segnerà la crisi di tale modello.
Il disegno di legge governativo, che produrrà poi la legge in questione, mirava al raggiungimento di vari scopi, nell'ottica di una più equa redistribuzione del reddito intesa anche come strumento di sicurezza sociale. Tra i punti più qualificanti del provvedimento annoveriamo, in primo, luogo l'aumento generale delle pensioni e l'introduzione di un congegno di "scala mobile" sulle stesse: il fine era offrire al lavoratore, una volta collocato a riposo, un trattamento il più simile a quello goduto precedentemente, durante l'attività lavorativa (portando progressivamente la percentuale di commisurazione delle pensioni all'80 per cento della retribuzione) e stabilire «un sistema di perequazione automatica delle pensioni, il che consentirà di salvaguardare il potere di acquisto delle pensioni stesse, adeguandone l'importo al variare degli indici del costo della vita» (Atto Camera n. 1064, V legislatura).
Altro obiettivo importante del provvedimento era l'istituzione di una pensione sociale per i cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito. L'ampliamento dei beneficiari di una pensione sociale, pensione già prevista dall'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903 per alcune categorie di cittadini*, rispondeva a «una esigenza di giustizia» generale e costituiva «la premessa necessaria per la trasformazione graduale dell'attuale ordinamento in un sistema di sicurezza sociale consono al livello di sviluppo civile ed economico della nostra società e, prima ancora, per la più completa attuazione di principi costituzionali ormai radicati nella coscienza popolare» (Atto Camera n. 1064, V legislatura). Il provvedimento, così tendendo a un miglioramento economico di larghe fasce della popolazione, avrebbe provocato, nell'ottica del proponente, anche significativi riflessi sull'economia nazionale stimolando l'incremento della domanda di beni e di servizi.
Tutto ciò richiedeva un notevole sforzo finanziario: da parte dei cittadini, in quanto il finanziamento dell'onere delle pensioni sociali era ottenuto attraverso un aumento del regime fiscale di carburanti di largo uso, e da parte dello Stato, attraverso l'emissione di Buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito. Tali entrate sarebbero andate a finanziare il «Fondo sociale», già istituito, con contabilità separata, presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Il disegno di legge Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, presentato alla Camera (n. 1064) il 19 febbraio 1969, fu assegnato alla Commissione Lavoro in sede referente che lo esaminò dal 20 al 27 febbraio e dal 6 al 14 marzo 1969, congiuntamente a numerosi altri disegni di legge concernenti la stessa materia (nn. 2, 96, 114, 141, 209, 215, 217, 365, 432). Il 17 marzo la Commissione Lavoro presentò alla Presidenza della Camera la sua relazione (n. 1064-2- 96-114-141-209-215-217-365-432-A) nella quale è possibile leggere anche una breve storia dell'evoluzione del sistema previdenziale italiano. L'Assemblea di Montecitorio discusse il disegno di legge dal 20 al 29 marzo, approvandolo in quest'ultima data; il provvedimento fu comunque emendato - anche stralciando un articolo aggiuntivo (Gunnella 6.0.1) che divenne il disegno di legge n. 1064-bis - e assorbì i già citati altri disegni di legge. Trasmesso al Senato (n. 603) l'8 aprile 1969 e assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione Lavoro, fu da questa esaminato dal 15 al 18 aprile e discusso dall'Assemblea dal 21 al 24 aprile, data, quest'ultima, in cui fu approvato, dopo averlo emendato e assorbito i disegni di legge nn. 25, 93, 109, 114, 239, 271, 476 e 500. Trasmesso di nuovo alla Camera (n. 1064-B) il 28 aprile 1969, il giorno seguente fu esaminato in sede referente dalla Commissione Lavoro per essere discusso e approvato definitivamente dall'Assemblea il 30 aprile 1969. Divenne la legge 30 aprile 1969, n. 153.
Il disegno di legge originario prevedeva numerose deleghe legislative al Governo e altre furono aggiunte durante l'esame in Parlamento; a titolo di esempio, citiamo le deleghe concernenti la ristrutturazione degli organi di amministrazione e di controllo dell'INPS; la costituzione e il funzionamento di un comitato speciale per la gestione del Fondo pensioni unificato; l'elaborazione di un testo unico delle disposizioni che regolavano il regime pensionistico generale, nonché il coordinamento e la semplificazione della materia conseguente alla sovrapposizione, non sempre ordinata, dei testi normativi che si era venuta a determinare nel tempo; l'emanazione di norme che favorissero l'equilibrio delle gestioni pensionistiche.
L'istituzione della Commissione consultiva in titolo, incaricata di esprimere il parere sulle norme delegate al Governo, emanate in conformità ai principi direttivi esplicitati nella stessa legge, non era prevista nel disegno di legge governativo e verrà inserita durante la discussione in Senato. Con la legge 28 ottobre 1970, n. 775 (Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249), l'oggetto delle delega sarà precisato anche in rapporto al pubblico impiego e la norma istitutiva della commissione sarà "novellata" contemplando ulteriori integrazioni di rappresentanze dei lavoratori interessati alla produzione delle norme delegate.
* L'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, stabiliva una pensione sociale per i «titolari di pensione delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni».
Ai fini di questo Repertorio, ci preme sottolineare la stretta relazione tra la legge 21 luglio 1965, n. 903 e la legge 30 aprile 1969, n. 153: la prima, promulgata nella IV legislatura, istituiva la «Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative alla riforma e al miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale» (sulla quale cfr. in questo Repertorio la voce «Trattamenti di pensione della previdenza sociale»); la seconda, promulgata nella legislatura successiva, all'art. 30 prevedeva la «Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative alla revisione degli ordinamenti pensionistici e in materia di sicurezza sociale», di cui trattiamo in questa pagina; tuttavia questa stessa legge, all'art. 35, faceva anche riferimento alla Commissione consultiva già istituita nella IV legislatura, pur integrata da rappresentanti dei lavoratori, prolungandone l'attività e facendo sì che nella V legislatura ci fossero due Commissioni consultive che si occuparono della previdenza sociale.