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Regime fiscale degli accendigas per uso domestico

Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al regime fiscale degli accendigas per uso domestico

Sintesi

V legislatura (5 giugno 1968 - 24 maggio 1972)


La Commissione, composta da 10 senatori e 10 deputati, fu nominata al Senato e alla Camera rispettivamente il 30 e il 21 settembre 1971.

II decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione, successivamente convertito nella legge n. 376 del 18 giugno 1971, prendeva le mosse da un vulnus dell'ordinamento sulla materia, determinatosi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 1970.

In epoca statutaria, un basilare principio di perequazione tributaria aveva portato a emanare il Regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, Aumento dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611: tale decreto stabiliva che su tutti gli apparecchi di accensione era dovuto un diritto fisso da corrispondere all'atto della fabbricazione o dell'importazione, come già avveniva per i fiammiferi.

Questo regime fiscale restò in vigore fino al 1956, ossia fino a quando fu emanato il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, che trasformò l'imposta di fabbricazione originaria in un'imposta di consumo corrisposta annualmente. Questo nuovo sistema di tassazione, in termini di gettito, non diede i risultati sperati, nonostante operasse all'interno di un regime di monopolio di fabbricazione e importazione, e favorì l'evasione dell'imposta. Per questi motivi il Governo volle intervenire presentando un disegno di legge alla Camera (n. 3742) il 25 gennaio 1967 che ripristinava l'imposta di fabbricazione; il provvedimento, però, non venne esaminato e decadde a causa della fine della IV legislatura.

Il 14 novembre 1968 il tribunale di Milano - nel quadro di un procedimento civile vertente tra la società Ronson, il Consorzio industrie fiammiferi e la società per azioni Fabbrica fiammiferi ed affini (SAFFA) - emise un'ordinanza che sollevava una questione di legittimità costituzionale: essa riteneva non manifestamente infondato il dubbio in merito alla compatibilità con gli articoli 41 e 43 della Costituzione di alcune disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105 - convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611 - e nel decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2 - convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109. La conseguente sentenza di incostituzionalità di alcuni articoli delle leggi citate, peraltro estesa anche ad articoli di altri provvedimenti (sentenza n. 78 del 21 maggio 1970), rese legislativamente carente la materia dei diritti erariali sugli apparecchi di accensione. Su tale lacuna intervenne, pochi mesi dopo, un'iniziativa parlamentare: il disegno di legge Regime fiscale degli apparecchi di accensione, presentato in Senato (n. 1373) il 28 ottobre 1970, proponeva una nuova disciplina del settore. Esso ebbe un iter piuttosto complesso: approvato dalla Commissione Finanze e Tesoro in sede redigente, la sua discussione venne dall'Assemblea rinviata e successivamente, il 20 gennaio 1971, il provvedimento venne rinviato in Commissione, questa volta in sede referente. Permanendo quindi il vuoto normativo già sottolineato, il Governo emanò il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, presentando il giorno seguente al Senato (n. 1673) il relativo disegno di legge per la sua conversione.

Esaminato in sede referente dalla Commissione Finanze e Tesoro il 29 aprile, fu discusso dall'Assemblea il 13 maggio e approvato il giorno seguente, emendato e assorbendo il disegno di legge n. 1373. Trasmesso alla Camera (n. 3392) il 17 maggio ed esaminato in sede referente dalla Commissione Finanze e Tesoro il 19 maggio, fu, dall'Assemblea, discusso e approvato definitivamente il 17 giugno 1971, assorbendo il disegno di legge n. 2942. Divenne la legge 18 giugno 1971, n. 376.

 

La Commissione consultiva che qui ci interessa non era contemplata dal disegno di legge governativo di conversione; fu introdotta nel quadro della discussione svolta dall'Assemblea di Palazzo Madama, attraverso l'approvazione dell'emendamento 1.0.2 presentato dai senatori Athos Valsecchi e Annibale Fada, emendamento che proponeva, dopo l'articolo unico del disegno di legge di conversione, di aggiungere il seguente articolo: «Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione composta da nove senatori e nove deputati, nominata dai Presidenti delle rispettive Assemblee, un decreto avente forza di legge, recante norme intese ad assoggettare ad imposta di fabbricazione gli accendigas per uso domestico, anche se incorporati od annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina, stabilendo aliquote differenziate di imposta in relazione alla potenzialità degli apparecchi e semplificando le formalità per il commercio di essi ed i sistemi di controllo a fini fiscali previsti dalla presente legge». Il numero dei componenti venne poi portato, nella stessa seduta, a 10 per ciascun ramo del Parlamento, accogliendo, l'Assemblea, il suggerimento del relatore della Commissione Finanze e Tesoro Martinelli.