Materie previste dai Trattati CEE e CEEA
Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA)
Sintesi
IV legislatura (16 maggio 1963 - 4 giugno 1968)
V legislatura (5 giugno 1968 - 24 maggio 1972)
La Commissione, composta da 15 senatori e 15 deputati, fu nominata dai Presidenti del Senato e della Camera rispettivamente il 29 e il 27 settembre 1965.
Per la V legislatura fu nominata al Senato e alla Camera il 25 novembre 1969.
Con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203*, che ratificava gli accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957, recava l'ordine di esecuzione dei Trattati istitutivi della «Comunità economica europea» (C.E.E.) e della «Comunità europea dell'energia atomica» (C.E.E.A. o Euratom), che entrarono in vigore il 1° gennaio 1958.
Nel Titolo Primo del Trattato che istituiva l'Euratom venivano indicati i compiti di questa Comunità: essa aveva il fine generale di contribuire all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri attraverso l'incremento della loro produzione di energia nucleare e della condivisione e degli scambi, tra i paesi firmatari, di quella tecnologia. In particolare, all'art. 2, veniva precisato che la Comunità doveva «sviluppare le ricerche e assicurare la diffusione delle cognizioni tecniche; stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, e vigilare sulla loro applicazione; agevolare gli investimenti, ed assicurare, particolarmente incoraggiando le iniziative delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità; curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari; garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate; esercitare il diritto di proprietà che le è riconosciuto sulle materie fissili speciali; assicurare ampi sbocchi e l'accesso ai migliori mezzi tecnici, mediante la creazione di un mercato comune dei materiali e delle attrezzature speciali, la libera circolazione dei capitali per gli investimenti nucleari e la libertà d'impiego degli specialisti all'interno della Comunità; stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica della energia nucleare».
Per ciò che concerne il Trattato che istituiva la C.E.E., la «Parte Prima» esponeva i principi che erano alla sua base: attraverso «l'instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri che partecipavano alla Comunità», l'istituzione promuoveva «uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua, ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano» (Trattato CEE, art. 2). A tal fine la Comunità mirava all'«abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci, come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente; l'istituzione di una tariffa doganale comune e di una politica commerciale comune nei confronti degli Stati terzi; l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali; l'instaurazione di una politica comune nel settore dell'agricoltura e nel settore dei trasporti; la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune; l'applicazione di procedure che permettano di coordinare le politiche economiche degli Stati membri e di ovviare agli squilibri nelle loro bilance dei pagamenti; il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune; la creazione di un Fondo sociale europeo, allo scopo di migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori e di contribuire al miglioramento del loro tenore di vita; l'istituzione di una Banca europea per gli investimenti, destinata a facilitare l'espansione economica della Comunità mediante la creazione di nuove risorse; l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale» (Trattato CEE, art. 3).
Per poter instaurare il mercato comune, il Trattato istitutivo prevedeva un periodo transitorio di dodici anni diviso in tre tappe, di quattro anni ciascuna, la cui durata poteva essere modificata in base a una serie di condizioni; il passaggio da una tappa all'altra dipendeva, in primo luogo, dalla constatazione dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi fissati dal Trattato per la tappa precedente (Trattato CEE, art. 8).
La stessa legge 14 ottobre 1957, n. 1203, conteneva, all'articolo 4, una delega legislativa al Governo per tutta la durata della prima tappa del periodo transitorio, in virtù della quale il Governo, sino all'entrata in vigore della seconda tappa, era autorizzato ad emanare i provvedimenti necessari per dare esecuzione agli obblighi - previsti per la prima tappa - dai Trattati di Roma, secondo i principi direttivi contenuti negli stessi Trattati. Gli obblighi, in merito alla CEE, concernevano la libera circolazione delle merci, il riordinamento dei monopoli nazionali, i movimenti di capitale fra Stati membri, le regole sulla concorrenza, il dumping, le politiche economiche degli Stati membri, le disposizioni fiscali degli Stati. In merito all'Euratom, gli obblighi da attuare da parte dei singoli Stati membri erano quelli contenuti nel capitolo IX del Trattato istitutivo, concernente il mercato comune nucleare. Con il passaggio dalla prima alla seconda tappa del periodo transitorio, avvenuto il 1° gennaio 1962, la predetta delega era venuta a scadere e di conseguenza fu necessario, da parte del Governo, predisporre un altro disegno di legge contenente una nuova delega, in virtù della quale il Governo potesse far fronte agli impegni derivanti dall'obbligo di attuazione della seconda tappa del processo di realizzazione del mercato comune.
Il disegno di legge Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A), di iniziativa governativa, fu presentato alla Camera (n. 638) il 21 ottobre 1963 e assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione Esteri. La Commissione lo esaminò il 24 giugno 1964 e il 7 agosto presentò la sua relazione (n. 638-A) per la discussione in Assemblea. L'Assemblea lo discusse il 28 e il 29 ottobre 1964, data quest'ultima in cui l'approvò. Trasmesso al Senato (n. 840) il 2 novembre, fu assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione Esteri che lo esaminò il 4 dicembre 1964, il 28 gennaio e 17 febbraio 1965 per essere poi discusso dall'Assemblea di Palazzo Madama dal 26 al 29 maggio 1965, quando fu approvato con emendamenti. Trasmesso di nuovo alla Camera (n. 638-B) il 1° giugno 1965, ed esaminato dalla Commissione Esteri in sede referente il 25 giugno 1965, fu discusso dall'Assemblea il 30 giugno e il 1° luglio 1965, data in cui fu approvato definitivamente. Divenne la legge 13 luglio 1965, n. 871.
Il disegno di legge governativo non prevedeva la Commissione consultiva incaricata di esprimere il parere sulle norme delegate al Governo; tale previsione fu il frutto di alcuni emendamenti presentati nella seduta del 29 maggio 1965, durante la discussione in Assemblea in Senato, che chiedevano di aggiungere l'art. 2-bis dopo l'art. 2: l'emendamento Banfi e altri e l'emendamento Zannini contemplavano una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci deputati; l'emendamento Valenzi e altri prevedeva invece una Commissione consultiva formata di 15 senatori e 15 deputati. Per ragioni di riformulazione, l'emendamento approvato, e accettato dal Governo rappresentato in quell'occasione dal ministro degli esteri Fanfani, fu quello presentato dal senatore Zannini, con una modifica che elevava a quindici senatori e a quindici deputati i membri della Commissione.
Nella V legislatura, per dare attuazione alla terza tappa del processo di realizzazione del Mercato unico europeo, il Governo presentò in Parlamento il disegno di legge Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa. Presentato in Senato (n. 176) il 10 settembre 1968 e assegnato alla Commissione Esteri per l'esame in sede referente, il disegno di legge fu da questa esaminato il 4 ottobre 1968 e discusso dall'Assemblea dal 10 al 16 ottobre 1968, quando fu approvato con emendamenti. Trasmesso alla Camera (n. 553) il 17 dello stesso mese, fu deferito alla Commissione Esteri per l'esame in sede referente: esaminato tra il 12 novembre 1968 e il 13 marzo 1969, fu discusso dall'Assemblea dal 3 al 9 ottobre 1969, data, quest'ultima, che vide la sua approvazione definitiva. Con la promulga divenne la legge 13 ottobre 1969, n. 740. Anche questa legge prevedeva una Commissione consultiva incaricata di esprimere il parere sulle norme delegate al Governo.
*La legge 14 ottobre 1957, n. 1203, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee, contenente la ratifica da parte dello Stato italiano e il testo dei due trattati, fu pubblicata nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1957, n. 317.