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Stato giudirico del personale della scuola

Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate in materia di stato giuridico del personale della scuola

Sintesi

VI legislatura (25 maggio 1972 - 4 luglio 1976)

La Commissione, composta da 10 senatori e 10 deputati, fu nominata al Senato e alla Camera il 13 dicembre 1973.

Il disegno di legge Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante, di iniziativa governativa, fu presentato alla Camera (n. 304) il 24 giugno 1972 e assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione Istruzione e Belle arti che l'esaminò il 2 agosto 1972. L'Assemblea di Montecitorio lo discusse dal 2 al 26 ottobre, data in cui fu approvato con emendamenti, con il titolo Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente e per l'istituzione e il riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato. Trasmesso al Senato (n. 539) il 31 ottobre 1972, ed esaminato in sede referente dalla Commissione Istruzione pubblica e Belle arti dal 6 dicembre 1972 all'8 marzo 1973, fu discusso dall'Assemblea dal 23 marzo al 12 aprile, data in cui fu approvato con emendamenti con il titolo Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato e assorbendo i disegni di legge nn. 102, 103, 128, 133, 134, 163, 186, 196, 197, 207, 238, 371, 374. Trasmesso di nuovo alla Camera (n. 304-B) il 18 aprile 1975 ed esaminato in sede referente dalla Commissione Istruzione e Belle Arti dal 10 al 23 maggio 1973, fu dall'Assemblea discusso dal 25 al 29 maggio, data in cui fu approvato con emendamenti, assorbendo i disegni di legge nn. 1750, 2047 e 2116. Trasmesso di nuovo al Senato (n. 539-B) il 5 giugno, ed esaminato in sede referente dalla Commissione Istruzione pubblica e Belle arti il 24 e il 26 luglio, fu dall'Assemblea di Palazzo Madama discusso e approvato definitivamente in quest'ultima data. Divenne la legge 30 luglio 1973, n. 477, istitutiva della Commissione consultiva in titolo.

 

Il disegno di legge presentato alla Camera il 24 giugno 1972 (Atto Camera n. 304, VI legislatura) riportava il titolo e il testo di un disegno di legge governativo già approvato dallo stesso ramo del Parlamento nella precedente legislatura (Atto Camera n. 2728, V legislatura), ma arenatosi in Senato. Essendo stata deliberata dall'Assemblea di Montecitorio la procedura d'urgenza, la Commissione Istruzione e Belle arti della Camera, che esaminava il disegno di legge in sede referente, all'unanimità decise, nella seduta del 2 agosto 1972, «di rinunciare all'esame del provvedimento, anche in conseguenza dell'ampio e approfondito dibattito che sulla stessa materia e nella stessa sede si era svolto nella prima metà dello scorso anno». La Commissione decise quindi di trasmettere il testo del Governo «direttamente all'Assemblea, riservandosi, in quella sede, sia i gruppi della maggioranza sia quelli della opposizione, di presentare emendamenti e nuove formulazioni su alcuni aspetti dell'importante provvedimento» (Atto Camera n. 304-A, VI legislatura).

La Commissione Istruzione della Camera presentò, però, all'Assemblea una dettagliata Relazione (Atto Camera n. 304-A, VI legislatura), a firma del relatore, il democristiano Giorgio Spitella. Tale Relazione era organizzata in cinque parti e una conclusione. La prima parte, dal titolo «I precedenti legislativi e l'attuale normativa sullo stato giuridico del personale della scuola», consegnava al lettore un interessantissimo e dettagliatissimo excursus storico-giuridico delle norme che avevano regolato il personale scolastico, docente e non docente, nei suoi vari ordini e gradi.

In effetti, le norme che allora regolavano lo stato giuridico del personale della scuola, risalivano in parte alla legislazione del periodo fascista e in parte alle disposizioni emanate nell'immediato dopoguerra, stante il mantenimento di alcune prescrizioni più antiche, risalenti al periodo pre-fascista.

In particolare, il relatore citò i Regi decreti 6 maggio 1923, n. 1054 (Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali) e 27 novembre 1924, n. 2367 (Regolamento sullo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi istituti medi d'istruzione) e, per il periodo successivo alla fine della seconda guerra mondiale, il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, Nomina dei capi di Istituto, trasferimenti, note di qualifica, provvedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio del personale degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale. Tali provvedimenti erano, «a distanza di oltre quarant'anni dalla loro emanazione, gli strumenti legislativi ai quali fa[ceva]no capo le varie norme di stato giuridico del personale direttivo e insegnante della scuola secondaria statale, nel senso che le norme successive - e lo stesso decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 - pur modificandoli qua e là, ne [avevano lasciato] pressoché intatta la struttura fondamentale. Il regolamento del 1924, in particolare, [era] un vero e proprio "stato giuridico" completamente definito, mentre tutte le disposizioni successive, che tratta[va]no la stessa materia, [erano] norme modificative oppure integrative del testo o regolamento originario» (Atto Camera n. 304-A, VI legislatura).

Inoltre, il relatore Spitella non mancò di sottolineare anche quanto il Regio decreto 16 luglio 1923, n. 1753 (noto come decreto sull'ordinamento del Ministero della pubblica istruzione, emanato nell'ambito della "riforma Gentile") avesse operato una profonda riorganizzazione accentratrice e gerarchica del Ministero: riducendo drasticamente le funzioni dei vecchi corpi collegiali, esso accentrò il potere nelle mani del Ministro e dei Provveditori agli studi e in tal maniera eliminò «ogni carattere democratico delle preesistenti Giunte del consiglio superiore che vennero abbassate a diretta emanazione del potere esecutivo, facendo così scomparire, in larga parte, il diritto alla inamovibilità dei docenti, che preesisteva. Tale diritto scomparve del tutto con il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1845, il quale eliminò anche l'obbligo per l'amministrazione di attenersi, in materia di trasferimenti, ad un qualunque criterio; abolì inoltre la garanzia del ricorso e stabilì che i trasferimenti fossero disposti a giudizio insindacabile del Ministero» (Atto Camera n. 304-A, VI legislatura). Tale involuzione in senso autoritario non si arrestò fino al Regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1673, e solo con il decreto legislativo n. 629, dell'aprile 1947, iniziò una nuova fase di rinascita democratica nella scuola, anche se solo parziale perché si limitava «a disciplinare solo alcuni momenti del relativo rapporto di impiego. Ciò nondimeno, si può senz'altro affermare che il citato decreto - il quale modifica sostanzialmente, nei punti da essi disciplinati i regi decreti 6 maggio 1923, n. 1054, e 27 novembre 1924, n. 2367, nonché numerosi altri provvedimenti particolari, [...] dà al personale direttivo e insegnante delle scuole secondarie un nuovo stato giuridico, poiché ad esso riconosce un sistema di garanzie che non ha se non tenui precedenti, anche nella stessa legislazione scolastica pre-fascista. E sarà bene qui precisare, che i particolari aspetti di status, disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, non subirono alcuna modifica neppure con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioè del Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato» (Atto Camera n. 304-A, VI legislatura).

Il problema del rinnovamento dello stato giuridico del personale direttivo e docente si trascinava pertanto da molti anni. In effetti, con la legge 20 dicembre 1954, n. 1181, che dava la delega al Governo a emanare il Testo unico citato dal relatore, e con lo stesso Testo unico emanato in attuazione di tale legge, non si era ancora realizzata una disciplina adeguata all'attività professionale dell'insegnante, seppur in quei provvedimenti fossero stati stabiliti taluni criteri specifici per lo statuto del personale direttivo e docente della scuola.

Tra il 1968 ed il 1970 un susseguirsi di rivendicazioni sindacali portò l'attenzione del Governo e del Parlamento sul problema ormai indilazionabile dell'assetto giuridico-economico dei dipendenti pubblici; in particolare, in conseguenza dell'ondata di scioperi dei sindacati della scuola del giugno 1970, il Governo riprese l'esame del problema dello stato giuridico del personale della scuola e presentò alla Camera, il 29 settembre 1970, il disegno di legge n. 2728 già citato, il quale venne approvato da quel ramo del Parlamento, dopo un lungo dibattito, l'8 luglio 1971. Il 14 dello stesso mese il testo passò al Senato (Atto Senato n. 1802, V legislatura), che ne iniziò l'esame in Commissione Istruzione, ma lo scioglimento delle Camere non permise di terminarne l'iter. Tale testo però rappresentò, per le parti politiche e sindacali, «un punto di incontro e di consenso di particolare rilievo e la ripresentazione da parte del Governo al nuovo Parlamento, per la sollecitata approvazione, fu richiesta pressoché universalmente dal personale della scuola, già durante il periodo elettorale e il Governo del tempo si fece garante dell'accoglimento di tale istanza. Fu così che, alla riapertura del Parlamento, il testo, approvato dalla Camera nella precedente legislatura, fu ripreso dal Governo, e subito ripresentato, come si è detto, in data 24 giugno 1972» (Atto Camera n. 304-A, VI legislatura).

La legge 30 luglio 1973, n. 477 che ne risultò, tracciò in più punti gli scopi fondamentali che si dovevano perseguire con i decreti legislativi da emanare: la disciplina del nuovo stato giuridico del personale direttivo, docente e non docente; la ristrutturazione delle carriere e del trattamento economico del predetto personale, così come il riassetto dei suoi ruoli; l'istituzione e il riordinamento degli organi collegiali. Inoltre indicava i principi cui doveva ispirarsi l'esercizio della funzione docente tra i quali alcuni concernevano la libertà d'insegnamento, i diritti e i doveri connessi a tale funzione, le forme di reclutamento, la disciplina della nomina in ruolo e i trasferimenti del personale, le forme di valutazione del servizio nonché i procedimenti disciplinari e la tutela della libertà sindacale.

La legge, come già il disegno di legge governativo, prevedeva l'istituzione di questa Commissione consultiva composta da 10 deputati e da 10 senatori, integrata da 12 rappresentanti sindacali e da 4 esperti di problemi scolastici scelti dal Ministro della Pubblica istruzione. La scelta cadde, quindi, su una Commissione consultiva cosiddetta "mista", composta non esclusivamente da parlamentari, il cui compito era fornire il parere sulle norme delegate al Governo, che sarebbero poi passate alla storia come i "decreti delegati" per antonomasia, emanati il 31 maggio 1974.