Repressioni delle frodi nella preparazione e commercio di mosti, vini e aceti
Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate in materia di repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei mosti, vini ed aceti
Sintesi
IV legislatura (16 maggio 1963 - 4 giugno 1968)
La Commissione, composta da 15 senatori e 15 deputati, fu nominata dai Presidenti del Senato della Camera rispettivamente il 16 e il 15 dicembre 1964.
La Commissione terminò la sua attività con l'emanazione del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162.
All'inizio degli anni Sessanta del secolo scorso salirono alla ribalta della cronaca alcuni scandali concernenti la sofisticazione di vini da parte di produttori, accusati di frode e di non rispettare il Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, che regolava la produzione e il commercio dei vini e dei prodotti agrari. A titolo di esempio, citiamo alcuni articoli apparsi sul «Corriere della Sera» il 24 marzo 1961 (Quattrocento quintali di vino messi sotto sequestro); il 5 gennaio 1962 (Sventata una colossale sofisticazione di vino); il 21 settembre 1962 (Sono 123 mila i litri di vino sospettati di essere sofisticati). Il problema ebbe evidente risonanza anche in Parlamento e nella seduta alla Camera del 2 ottobre 1962, in occasione della discussione del disegno di legge Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (3597 e 3597-bis), il deputato liberale Antonio Daniele mise ampiamente l'accento sul tema e sull'importanza dell'individuazione dei responsabili (in merito al clamore che sui mezzi di informazione sollevò l'intervento parlamentare, segnaliamo l'articolo comparso il 3 ottobre 1962 sul «Corriere della sera» dal titolo Un deputato fa i nomi di "chi trucca il vino").
L'emergere del problema delle sofisticazioni vinicole apriva chiaramente uno scenario più ampio sull'importanza della viticoltura nell'economia nazionale italiana che, in quegli anni, andava diventando uno dei settori trainanti delle esportazioni italiane a seguito dell'istituzione del Mercato Comune Europeo. In Senato, rispettivamente 10 maggio 1960 e 11 aprile 1961, vennero infatti presentati i disegni di legge Definizione e disciplina dell'impiego delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (n. 1044) e Tutela delle denominazioni di origine dei mosti, dei vini e delle acquaviti (n. 1515): approvati dall'Assemblea di Palazzo Madama il 9 ottobre 1962 in un testo unificato dal titolo Delega al Governo ad emanare norme per la tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini, il disegno di legge venne presentato alla Camera (n. 4173) il 10 ottobre 1962 e approvato definitivamente il 23 gennaio 1963, divenendo la legge 3 febbraio 1963, n. 116.
Lo stesso 9 ottobre 1962 il Senato approvò anche il disegno di legge governativo n. 1927, Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, con il titolo Delega al Governo ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti: anche in questo caso, come nel testo unificato n. 1044-1515, fu l'approvazione degli emendamenti Menghi, Carelli e Desana da parte dell'Assemblea di Palazzo Madama a introdurre la delega al Governo nel provvedimento. Il disegno di legge venne quindi trasmesso alla Camera (n. 4172), ma la fine della III legislatura non ne permise l'approvazione definitiva.
Il Governo ripresentò il provvedimento al Parlamento nella IV legislatura con piccole modifiche: presentato alla Camera (n. 616) il 18 ottobre 1963 fu assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione Agricoltura che l'esaminò nel gennaio 1964; discusso dall'Assemblea tra il 20 febbraio e il 18 marzo, fu approvato con emendamenti in quest'ultima data. Trasmesso al Senato (n. 498) il 25 marzo 1964 e deferito per il suo esame in sede referente alla Commissione Agricoltura, fu da questa esaminato il 23 aprile 1964 per poi essere discusso dall'Assemblea di Palazzo Madama dal 29 settembre al 1 ottobre, data in cui fu approvato definitivamente. Divenne la legge 9 ottobre 1964, n. 991.
In origine, pur disponendo la delega al Governo e l'esposizione dettagliata dei princìpi e criteri direttivi ai quali lo stesso Governo avrebbe dovuto attenersi nel regolare la materia, il disegno di legge governativo non prevedeva l'istituzione della Commissione consultiva qui in titolo (e il suo conseguente parere sulle norme delegate), la cui previsione venne inserita durante la discussione in Assemblea alla Camera, nella seduta del 18 marzo 1964, approvando l'emendamento Gombi e altri; tale emendamento proponeva l'inserimento dell'articolo aggiuntivo 1-bis che così recitava: «Le norme di cui alla presente legge saranno emanate previo parere di una Commissione composta di dieci senatori e di dieci deputati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari». Fu poi il Presidente della Camera che propose di innalzare la composizione della Commissione a 15 senatori e 15 deputati, innalzamento subito approvato dall'Assemblea.