Tasse di circolazione
Commissione parlamentare consultiva per il testo unico delle disposizioni sulle tasse di circolazione
Sintesi
I legislatura (8 maggio 1948 - 24 giugno 1953)
La Commissione, composta da 5 senatori e 5 deputati, fu nominata dai Presidenti del Senato e della Camera il 16 luglio 1952.
Il disegno di legge Provvedimenti in materia di tasse automobilistiche, di iniziativa governativa, fu presentato alla Camera (n. 2359) il 28 novembre 1951, fu discusso dall'Assemblea e approvato, con emendamenti, il 21 dicembre 1951. Trasmesso al Senato (n. 2108) il 31 dicembre 1951, fu esaminato dalla Commissione Finanze in sede referente nel gennaio 1952 e poi discusso dall'Assemblea di Palazzo Madama il 7 e l'8 febbraio 1952, data in cui fu approvato definitivamente. Divenne la legge 9 febbraio 1952, n. 49, legge che prevedeva la Commissione in titolo.
La legge 9 febbraio 1952, n. 49 resta un punto storico fondamentale nella legislazione fiscale italiana del dopoguerra: tale provvedimento modernizzò radicalmente la tassazione sui veicoli a motore, superando le obsolete e frammentate normative degli anni Venti e Trenta.
La presentazione del disegno di legge da parte del ministro delle Finanze Ezio Vanoni, infatti, rispondeva a precise e nuove esigenze economiche e tecniche dell'Italia degli anni Cinquanta, ormai nel pieno della ricostruzione e alle porte del boom economico. Ma a tale proposta legislativa non era estranea anche «la necessità di trovare nuovi cespiti di entrata per l'Erario dello Stato, specie in riguardo alle maggiori spese rese necessarie dalle ultime calamità» (Atto Senato n. 2108-A, I legislatura): il riferimento, presente nella Relazione della Commissione Finanze del Senato che esaminò il disegno di legge, è con tutta probabilità alle alluvioni e mareggiate che flagellarono gran parte dell'Italia nell'estate e nell'autunno del 1951 e che indussero «il Governo a rivedere [anche] tutta la materia delle tasse automobilistiche, ed a presentare quindi il progetto di legge» (Atto Senato n. 2108-A, I legislatura).
In primo luogo era necessario aggiornare le tariffe delle tasse di circolazione, adeguandole parzialmente al mutato valore monetario, in quanto i parametri di tassazione precedenti non rispecchiavano più il reale valore della moneta (fortemente svalutata dopo il conflitto) né l'evoluzione tecnica dei nuovi motori. Come si legge nella Relazione che accompagnava la presentazione del disegno di legge governativo, «in rapporto alla svalutazione del potere di acquisto della lira rispetto al 1938, la quale offre l'indice comunemente accettato ad 1:55, con delle punte, per alcuni generi alimentari anche di largo consumo, ad 1:80, le tasse di circolazione, rispetto al periodo pre-bellico, sono finora aumentate in media di circa 25 volte per le autovetture. [...] Per i motocicli tra il 1938 ed il 1950 si è avuto un aumento medio di circa 28 volte mentre per le motocarrozzette l'indice scende a 22 volte» (Atto Camera n. 2359, I legislatura). Per necessità perequative e di fronte all'esigenza di reperire nuove entrate all'Erario, furono quindi prospettate nuove tariffe che avrebbero assicurato allo Stato un maggiore gettito annuo. La proposta governativa fu quella di «stabilire, per le singole categorie di autoveicoli, una scala di maggiorazioni razionalmente graduata in rapporto alla portata o alla potenza degli autoveicoli stessi» (Atto Camera n. 2359, I legislatura).
Le nuove tariffe furono proposte novellando fondamentalmente il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058 e la legge 17 gennaio 1949, n. 6; a titolo di esempio, citiamo solo alcuni aumenti previsti dal provvedimento: «per le autovetture la tariffa proposta contiene una maggiorazione che in media è di circa 36 volte rispetto a quella del 1938; per le autovetture utilitarie, la maggiorazione è di circa 30 volte; per quelle di media potenza di circa 50 volte» (Atto Camera n. 2359, I legislatura).
La legge n. 49 del 1952, oltre alla rimodulazione citata delle tariffe (art. 1), mirò anche a una semplificazione delle modalità di riscossione della tassa di circolazione: riformò il sistema dei pagamenti per i motoveicoli (art. 11), snellendo le procedure di esazione per i mezzi a due ruote (all'epoca i più diffusi in assoluto tra la popolazione), unificando i criteri di versamento; assegnò al Ministro per le finanze la facoltà di «affidare all'Automobile Club d'Italia la riscossione di tutte le tasse di circolazione e dei tributi annessi, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convezione da approvare con proprio decreto» (art. 17). Ma una motivazione essenziale della legge risiedeva anche nella necessità di fare ordine nella legislazione della materia. Il provvedimento conteneva infatti una delega legislativa che dava mandato formale al Governo di emanare entro un anno un Testo unico che coordinasse le nuove disposizioni con quelle vecchie ancora vigenti, stabilendo modifiche, correzioni, ampliamenti e abrogazioni. Su tale Testo unico sarebbe stato espresso un preventivo parere dalla Commissione parlamentare consultiva di cui trattiamo, composta da cinque senatori e cinque deputati (art. 18).
In diretta attuazione di tale articolo, il Governo emanò, con il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, il Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche. Questo decreto assorbì formalmente i contenuti della legge 49/1952 e riunì in un unico testo organico tutti i provvedimenti sparsi in materia (dal Regio-decreto 30 dicembre 1923, n. 3283 al Decreto Ministeriale 30 novembre 1950; dal Regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121 alla legge 9 agosto 1948, n. 1077, e molti altri provvedimenti), andando a costituire lo scheletro normativo del cosiddetto «bollo auto» per i successivi cinquant'anni, fino al passaggio della competenza tributaria alle Regioni, avvenuta nel 1999. La legge n. 49 del 1952 venne poi abrogata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.