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Ufficio di Questura1848 - 1965

Lo Statuto albertino riconosceva alle due Camere autonomia sia nell'organizzazione amministrativa interna che nella gestione fi­nanziaria (art. 61).
Il regolamento provvisorio del Senato del 1848, agli artt. 74, 75 e 78, prevedeva che i Questori, eletti dal Senato a maggioranza as­soluta e a scrutinio di lista, fossero incaricati di tutte le misure rela­tive al cerimoniale e alle spese del Senato, ma non faceva alcun rife­rimento al controllo dei fondi messi a disposizione del Parlamento. I Questori della Camera e del Senato non avevano l'autorità di rila­sciare i mandati di pagamento sui fondi loro assegnati, ma comuni­cavano le spese al Ministero dell'interno che provvedeva a spedire i mandati poi pagati dalla Tesoreria.
Il primo bilancio interno, relatore De Cardenas, fu approvato nella seduta segreta del 21 luglio 1848. Il regolamento era firmato dal Vicepresidente del Senato Cesare Alfieri e dai senatori Segretari Giulio e Provana del Sabbione.
Nel 1851 le spese delle due Camere furono poste a carico non più del bilancio del Ministero dell'interno, ma del bilancio delle spese generali dello Stato, insieme alla dotazione della Corona. Ciascuna Camera ebbe dunque un proprio bilancio interno, non sottoposto al voto dell'altro ramo né alla sanzione sovrana. Il bilan­cio del Senato, approvato in Comitato segreto come atto di caratte­re interno, fu stampato per la prima volta nel 1861.
L'amministrazione economica era affidata al Consiglio di presi­denza sotto la sovrintendenza dei Questori (art. 106 del regola­mento del 1850), le cui prerogative erano di «sovr'intendere a tutto ciò che appartiene alla direzione economica, alla contabilità, al processo delle funzioni, ed al buon ordine tanto interno che ester­no» (art. 11). Con il regolamento di amministrazione e contabilità del Sena­to, approvato dal Consiglio di presidenza il 31 marzo 1853, furono definite le competenze dei Questori che, tra l'altro, redigevano «il resoconto dell'esercizio scadente, ed il progetto di bilancio tanto at­tivo come passivo per l'esercizio successivo» (art. 1), «accompagnati da motivata relazione» (art. 2), dovevano riscuotere i mandati di esazione spediti dal ministero competente (artt. 4 e 5), proporre spese, oltre quelle previste in bilancio, al Consiglio di presidenza (art. 8), apporre il loro visto sulle note delle spese (art. 10), stendere i contratti che erano approvati dal Consiglio di presidenza (art. 13) Modifiche alle competenze dei Questori furono apportate dai regolamenti di contabilità successivi. Nel Regolamento di amministrazione e contabilità approvato dal Consiglio di presidenza nell'adunanza del 2 luglio 1876 su mandato del Comitato segreto con deliberazione del 18 maggio dello stesso anno il compito di promuovere dal ministero competente la spedizione dei mandati diveniva di competenza di uno dei Questori (art. 4). Gli impegni di spesa, col Regolamento di amministrazione e conta­bilità del Senato del Regno approvato il 23 ottobre 1940, erano autorizzati dai sena­tori Questori, tramite il Segretario generale del Senato, su proposta del direttore della Questura, sentito il capo dell'Ufficio di ragioneria. In caso di spese straordina­rie di notevole entità o incidenti in più esercizi finanziari, le spese dovevano essere autorizzate dal Presidente del Senato, sentito il Consiglio di presidenza (art. 9). Ad un unico funzionario (Le funzioni del direttore degli Uffici di segreteria inerenti alla Questura erano disciplinate dal Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato, approvato dal Comitato segreto il 31 marzo 1853) facevano capo sia l'Ufficio di segrete­ria che quello di Questura, relativamente alla stesura della corri­spondenza, alla compilazione dei rendiconti delle spese e dei pro­getti di bilancio, alla stesura dei contratti su delega dei Questori. All'economo era invece affidata l'esecuzione delle spese regolar­mente autorizzate, la custodia della cassa del Senato, la tenuta dei registri di contabilità interna, la manutenzione dei locali, il ceri­moniale e la direzione degli inservienti. Col regolamento del 1861 fu istituito l'Ufficio di economato e cassa (Regolamento del 1861, art. 104). L'autonomia amministrativa della Questura, più volte richiesta dai senatori Questori, fu riconosciuta, di fatto, nel 1873. Nel Comitato segreto del 15 giugno 1873, fu approvato un ordine del giorno propo­sto dal senatore Des Ambrois (Senato del Regno, Atti parlamentari, Documenti, legislatura XI sessione 1873-1874, doc. X, Modificazioni al regolamento del Senato e al regolamento di con­tabilità interna, p. 3) che «inaugurò il nuovo sistema proposto dalla Questura, della separazione completa degli Uffizi di Segrete­ria da quelli della Questura». Nel Consiglio di presidenza del 19 giu­gno 1873 i Questori ottennero «le modificazioni al regolamento per attuare definitivamente la separazione dell'Uffizio di Questura dagli Uffizi del Direttore di Segreteria» e la nomina a segretario-ragioniere della Questura del primo ufficiale di Segreteria, che fu definitivamen­te allontanato dalla Segreteria. Tali proposte furono approvate dal Co­mitato segreto il 10 marzo 1874 e recepite nel regolamento del 1876. Si pose così più marcatamente l'accento sulla funzione dei Que­stori come amministratori del Senato: «L'amministrazione econo­mica del Senato è affidata ai Questori sotto l'autorità e la direzione del Consiglio di presidenza» (art. 100). Fu inoltre soppresso l'Uffi­cio di economato e cassa, assorbito da quello della Questura (art. 104), e furono sottratte al direttore dell'Ufficio di segreteria tutte le funzioni riguardanti l'Ufficio di questura (art. 107).

Ufficio di Questura

1848 - 1965

buste 500 circa, registri e rubriche 174 circa

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