Commissioni per i disegni di legge1848 - 1943
La procedura legislativa nel Regno faceva riferimento ai seguenti articoli dello Statuto albertino: art. 3 (Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati); art. 7 (Il Re solo sanziona le leggi e le promulga), art. 10 (La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati), art. 53 (Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente), art. 54 (Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità de' voti), art. 55 (Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione: e poi presentata alla sanzione del Re. Le discussioni si faranno articolo per articolo), art. 56 (Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione). I disegni di legge proposti dai Ministri del Re e trasmessi dalla Camera dei deputati erano presentati sul banco del presidente in pubblica adunanza. Sulle proposte presentate da senatori si votava una deliberazione del Senato. Il Presidente del Senato ordinava la stampa e la distribuzione a ciascun senatore del disegno di legge con la relazione del ministro, deputato o senatore che l'aveva presentata. Su un disegno di legge poteva essere deliberata la procedura d'urgenza. Il disegno di legge poteva essere inviato dal Senato, prima di essere discusso in Assemblea, agli Uffici, ad una Commissione speciale o alla Commissione di finanze (esistevano altre procedure alternative meno utilizzate). Nel maggior numero dei casi il disegno di legge veniva affidato all'esame degli Uffici, le cui modalità di composizione e funzionamento erano stabilite dal Regolamento del Senato. I commissari designati dai singoli uffici si riunivano in Ufficio centrale, nominavano un presidente ed un segretario e, al termine della discussione, un relatore era «incaricato di fare un rapporto motivato» all'Assemblea (Regolamento del 1850, art. 20). La proposta di legge poteva essere affidata, oltre che agli Uffici ad una Commissione speciale, la cui nomina poteva essere elettiva o delegata al Presidente. Tra il 1913 e il 1929 «i disegni di legge d'indole politica ed organica» erano demandati all'esame degli Uffici riuniti. Tra il 1900 e il 1929 era prevista anche la possibilità del procedimento delle tre letture, che non risulta essere sia stato applicato. Per alcune tipologie di disegni di legge furono istituite alcune Commissioni permanenti: Commissione permanente di finanze dal 1848, Commissione per i trattati internazionali dal 1900, poi dal 1920 denominata Commissione per la politica estera, Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge dal 1929 al 1938. Nel 1938 Nel 1938 furono aboliti gli Uffici e istituite Commissioni legislative competenti per materia. Nel periodo compreso tra il 1940 e il 1943 l'Assemblea non si riunì più e i lavori parlamentari avvennero nelle Commissioni legislative.
Commissioni per i disegni di legge
1848 - 1943
509 buste, 198 registri circa.