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Legislatura VIII

Regolamento interno

(approvato nella seduta del 23 marzo 1983)


TITOLO I
DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1
Poteri della Commissione.
La commissione esercita i suoi poteri secondo i princìpi e le finalità stabiliti dall'art. 32 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e secondo le norme del presente regolamento. I compiti della commissione sono pertanto di:
a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646 e delle altre leggi dello Stato in materia, nonchè degli indirizzi del Parlamento, in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni.
b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva la iniziativa dello Stato:
c) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
Composizione e durata.
1. La commissione, composta secondo le modalità di cui all'art. 33 della citata legge 13 settembre 1982, n. 646, dura in carica tre anni, decorrenti dalla sua prima seduta.
2. In caso di rielezione di una o di entrambe le Camere, per scadenza del mandato o per anticipato scioglimento, la commissione continua ad esercitare i propri poteri fino alla prima riunione della nuova o delle nuove Camere. Successivamente si provvede, secondo le modalità di cui al comma precedente, al rinnovo dei componenti della commissione appartenenti alla Camera o alle Camere disciolte.

Art. 3.
Sostituzione di membri della commissione.
1. In caso di dimissioni, incarico governativo e cessarione dal mandato parlamentare, i membri della commissione sono sostituiti da altri componenti, nominati con le stesse modalità di cui all'art. 33 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della commissione.

Art. 4.
Partecipazione alle sedute della commissione.
1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione dei componenti della segreteria di cui al primo comma dell'art. 21 e salvo quanto disposto dagli articoli 15, 16, 17.

Art. 5.
Costituzione della commissione.
1. La commissione, nella sua prima seduta, è convocata dal presidente per procedere all'elezione, fra i suoi componenti, di due vicepresidenti e di due segretari. Sono chiamati a fungere da segretari provvisori i due componenti della commissione più giovani per età presenti alla seduta.
2. Indetta la votazione, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome per i vicepresidenti ed un solo nome per i segretari. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano per età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.
3. Dei risultati dell'elezione è data comunicazione ai Presidenti delle Camere.

Art. 6.
Ufficio di presidenza.
1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente della commissione, che lo presiede, dai vicepresidenti e dai segretari.
2. L'ufficio di presidenza viene rinnovato all'inizio di ogni legislatura.
3. Il presidente può convocare alle riunioni dell'ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta.

Art. 7.
Funzioni del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari.
1. Il presidente della commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'ufficio di presidenza con le procedure di cui all'articolo 9. Esercita altresì gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.
2. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. I segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.
3. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il presidente esercita i poteri spettanti all'ufficio di presidenza, riferendo entro 48 ore all'ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.

Art. 8.
Funzioni dell'ufficio di presidenza.
L'ufficio di presidenza:
a) propone il programma e il calendario dei lavori della commissione indicando i criteri per la formulazione dell'ordine del giorno della seduta;
b) propone il rendiconto delle spese;
c) esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della commissione alla quale riferisce;
d) propone alla commissione l'istituzione di comitati per l'espletamento di attività che comportino una preventiva istruttoria o che si ritenga necessario espletare in forma ristretta.

TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
Convocazione della commissione.
1. Al termine di ciascuna seduta, di norma il presidente della commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salva diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.
2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazine della convocazione al termine della seduta, la commissione è convocata dal presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della riunione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della commissione l'ordine del giorno della riunione, il quale deve essere stampato e pubblicato, salvo quanto previsto dal comma precedente.
3. La convocazione può essere richiesta al presidente da un quarto dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il presidente convoca la commissione con la procedura di cui al secondo comma.

Art. 10.
Ordine del giorno delle sedute.
1. La commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.
2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il presidente dell'oggetto dei loro interventi.

Art. 11.
Numero legale.
1. Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Il presidente non è tenuto a verificare se la commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da tre componenti o da un rappresentante di gruppo e la commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale il presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la commissione non risulti in numero legale, il presidente toglie la seduta annunziando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del girono della seduta che è stata tolta.

Art. 12.
Deliberazioni della commissione.
1. Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, comprendendosi, in essi, anche gli astenuti e salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. In caso di parità di voti, la deliberazione si intende non approvata.
2. La commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari chiedano la votazione nominale o un quindo dei componenti lo scrutinio segreto.
3. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il presidente abbia invitato la commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio segreto presenti in commissione è inferiore a quello previsto dal comma precedente, la domanda si intende ritirata.
4. Quando si verifichino irregolarità, il presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 13.
Pubblicità dei lavori.
1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del presidente o di un decimo dei componenti.
2. Le delibere della commissione vengono di norma pubblicate negli atti parlamentari, tranne che venga diversamente deciso.
3. Per determinati documenti, notizie o discussioni la commissione può stabilire, finchè lo ritenga opportuno, che i propri componenti siano vincolati dal segreto.
4. Delle sedute della commissione si redige il processo verbale, a cura dei segretari.
5. Dei lavori della commissione è pubblicato un resoconto sommario che contiene la sintesi delle opionioni espresse e delle conclusioni.
6. Il presidente può disporre che per determinate sedute sia pubblicato il resoconto stenografico. Nei resoconti non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative agli argomenti di cui al terzo comma.
7. Qualora un quarto dei componenti la commissione lo richieda, almeno 24 ore prima, il presidente può disporre che la stampa e il publico siano ammessi a seguire lo svolgimento della seduta, in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
8. Qualora la commissione ravvisi l'opportunità che una o pià sedute vengano riprese, in diretta o in differita, dalla RAI-TV, il presidente ne informa i Presidenti delle due Camere al fine di autorizzare, tramite la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, gli accordi con la società concessionaria.

Art. 14.
Norme applicabili.
1. Nello svolgimento dei lavori della commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal presente regolamento, ed in quanto applicabili, i princìpi comuni contenuti nei regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

TITOLO IV
STRUMENTI OPERATIVI

Art. 15.
Rapporti col Governo e l'amministrazione.
1. La commissione per l'adempimento dei suoi compiti, può chiedere ai Ministri informazioni, notizie, dati, documenti e chiarimenti su questioni connesse a materie di loro competenza. Può altresì chiedere ai membri del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito alla esecuzione data a leggi o indirizzi del Parlamento.
2. La commissione, per l'adempimento dei compiti che le sono affidati dalla legge, può chiedere ad organi dello Stato o ad enti sottoposti a controllo o a vigilanza ministeriale notizie e informazioni. Può altresì disporre l'audizione di singoli funzionari o amministratori. In entrambi i casi informa il Ministro competente.

Art. 16.
Rapporti con enti pubblici e con soggetti privati.
Per l'adempimento dei suoi compiti la commissione acquisisce, con le forme e le modalità ritenute più idonee, le notizie ed informazioni necessarie, da enti pubblici territoriali, da altri enti pubblici nonchè da soggetti privati.

Art. 17.
Rapporti con la magistratura.
La commissione promuove incontri conoscitivi con il Consiglio superiore della magistratura, con i capi degli uffici giudiziari e con altri magistrati interessati ad indagini sui fenomeni rientranti nei suoi compiti.

Art. 18.
Indagini conoscitive.
1. La commissione può disporre, informandone i Presidenti delle due Camere, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.
2. La commissione può procedere all'audizione di qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili e può disporre consulenze tecniche e sopralluoghi.
3. A conclusione dell'indagine, la commissione può approvare un documento che dia conto dei risultati acquisiti e che viene inviato ai Presidenti delle Camere.
4. Delle sedute di cui al presente articolo può essere redatto e pubblicato, qualora la commissione lo disponga, il resoconto stenografico. E' tuttavia fatto salvo il disposto del primo e del terzo comma dell'articolo 13.

Art. 19.
Attività deliberativa della commissione.
1. La commissione, acquisiti i dati e le informazioni necessari, formula le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva l'iniziativa dello Stato nelle materie di interesse della commissione.
2. Le relazioni della commissione alle Camere debbono dare conto delle osservazioni delle minoranze.

Art. 20.
Archivio della commissione.
1. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla commissione, sono depositati in apposito archivio riservato, cui possono accedere i singoli commissari. Il presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere.
2. Nel caso di atti, delibere e documenti segreti, ai sensi del primo comma e secondo comma dell'articolo 15, sono ammessi all'archivio soltano i componenti la commissione, vincolati all'obbligo del segreto. Tale limite si applica anche nel caso di scritti anonimi.

TITOLO V
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE


Art. 21.
Sede, segreteria e dotazione finanziaria della commissione.
1. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dai Presidenti delle Camere, di intesa fra di loro.
2. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.
3. La commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione, alla cui gestione sovrintende il presidente. Le decisioni di spesa della commissione sono comunicate all'amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 22.
Collaborazioni specializzate.
1. La commissione può avvalersi di collaborazioni specializzate per l'espletamento di attività che richiedano particolari competenze.
2. Al tal fine il presidente, presi gli opportuni contatti con gli interessati e sentito l'ufficio di presidenza, sottopone all'approvazione della commissione i relativi nominativi.
3. I collaboratori prestano giuramento e svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del presidente. Riferiscono alla commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.
4. Ai collaboratori spetta, qualora ciò sia consentito dalle leggi in vigore, un compenso adeguato alle funzioni cui sono preposti, il cui ammontare è fissato dall'ufficio di presidenza. Si applicano il terzo e quarto comma dell'articolo precedente.

Art. 23.
Modifiche al regolamento della commissione.
1. Ciascun componente la commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione al presidente di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. La proposta e la relazione sono stampate e distribuite agli altri commissari, e comunicate ai Presidenti delle due Camere.
2. Il comma precedente trova applicazione anche per le aggiunte al regolamento.
3. Si applicano alla discussione le norme contenute nel titolo III del presente regolamento. Le modifiche od aggiunte sono approvate dalla commissione a maggioranza dei componenti.
4. Per le disposizioni modificative od aggiuntive al regolamento si applica la procedura di cui all'articolo 25.