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Legislatura III

Riferimenti normativi

Legge 5 maggio 1961, n. 325, Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino
Legge 30 giugno 1961, n. 552, Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino
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Legge 5 maggio 1961, n. 325, Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino

Art. 1.
È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta per esaminare il comportamento degli organi della pubblica Amministrazione in ordine alla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino.
La Commissione è composta di quindici senatori e di quindici deputati scelti, rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari.
Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'una o dell'altra Camera.
La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 2.
La Commissione dovrà accertare se nella scelta del terreno, nel suo acquisto, negli incarichi per la redazione dei progetti, nella scelta dei progetti e nelle loro modifiche, nelle assegnazioni e aggiudicazioni della costruzione di opere, delle forniture e dei servizi, nella esecuzione e nei controlli dei lavori, nelle perizie suppletive, nelle liquidazioni e in ogni altra attività direttamente o indirettamente collegata con la costruzione dell'aeroporto di Fiumicino, gli organi politici e amministrativi dello Stato, sia centrali che periferici, abbiano commesso irregolarità o ne abbiano avuto conoscenza, e, in quest'ultimo caso, accertare quali misure, abbiano adottato per eliminarle e colpirne i responsabili.

Art. 3.
La relazione sarà presentata al Senato ed alla Camera entro il 30 giugno 1961.

Art. 4.
Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Legge 30 giugno 1961, n. 552, Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino

Articolo unico
Il termine del 30 giugno 1961, previsto dall'art. 3 della legge 5 maggio 1961, n. 325, sulla istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino per la presentazione della relazione al Senato ed alla Camera, è prorogato al 31 dicembre 1961.