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Legislatura X

Riferimenti normativi

Legge 7 aprile 1989, n. 128, Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981
Legge 8 agosto 1990, n. 246, Modifica dell'art. 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128, recante: «Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981»
Legge 28 novembre 1990, n. 349, Proroga del termine previsto per la presentazione alle Camere della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

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Legge 7 aprile 1989, n. 128, Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

Art. 1.
1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una commissione d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981.
2. La commissione è composta da venti senatori e venti deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
3. I Presidenti delle due Camere, d'intesa, procedono alla nomina del presidente della commissione, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento e alla convocazione della stessa perché proceda all'elezione di due vice presidente e due segretari.

Art. 2.
1. La commissione ha il compito, in particolare, di accertare:
a) quale sia stato l'ammontare complessivo dei finanziamenti destinati dallo Stato alla ricostruzione ed alla ripresa economico-sociale delle zone terremotate;
b) quale sia stato l'ammontare complessivo dei finanziamenti internazionali giunti in Italia per il medesimo scopo;
c) se i comportamenti e gli atti, sia dei titolari degli organi dello Stato che delle regioni, dei comuni, degli enti ed organismi pubblici e a partecipazione pubblica, sia dei privati, siano stati conformi alle disposizioni legislative e, nelle fattispecie, al sistema introdotto dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, previa una esauriente ricognizione critica di tutte le iniziative legislative proposte e di tutte le norme emanate nella materia;
d) se sono stati adottati i piani e i programmi legislativamente prescritti;
e) i criteri seguiti per la ripartizione ed utilizzazione delle somme stanziate a valere sui fondi di cui all'articolo 3 e al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, e successivi finanziamenti;
f) lo stadio concreto cui è giunta l'attuazione degli interventi;
g) gli effetti che le opere di ricostruzione e di sviluppo hanno determinato sull'assetto del territorio, sulla salvaguardia dell'ambiente, sulla situazione urbanistica e sullo sviluppo socio-economico.
2. La commissione potrà inoltre presentare alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 6, una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o regolamentari necessari a garantire, nel futuro, procedure di controllo più efficaci sulla gestione di risorse pubbliche negli interventi di emergenza, di ricostruzione e di ripresa economica e sociale successivi a gravi calamità naturali.

Art. 3.
1. Le persone ascoltate dalla commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.
2. Il presidente della commissione può richiedere, per l'espletamento dei lavori della commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria e può acquisire gli atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Può altresì chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria ed ottenerli nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.

Art. 4.
1. La commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
2. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.
1. Le sedute della commissione sono pubbliche, salvo che la commissione medesima disponga diversamente.
2. L'attività e il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

Art. 6.
1. La commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e agli atti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la commissione non disponga diversamente.

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Legge 8 agosto 1990, n. 246, Modifica dell'art. 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128, recante: «Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981»

Art. 1.
1. L'art. 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128, recante: "Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981", è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. La commissione completa i suoi lavori entro quattordici mesi dal suo insediamento. Entro lo stesso termine presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e agli atti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la commissione non disponga diversamente".

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Legge 28 novembre 1990, n. 349, Proroga del termine previsto per la presentazione alle Camere della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

Art. 1.
1. Il termine previsto dall'art. 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128, come sostituito dall'art. 1 della legge 8 agosto 1990, n. 246, è prorogato di sessanta giorni ai soli fini della presentazione alle Camere della relazione.
2. L'attività istruttoria della Commissione si intende conclusa alla data del 28 novembre 1990, fatta salva l'acquisizione di atti e documenti già richiesti nell'ambito delle indagini pregresse.

Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.