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Legislatura XII

Riferimenti normativi

Legge 17 gennaio 1994, n. 46, Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
Legge 6 novembre 1995, n. 465, Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

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Legge 17 gennaio 1994, n. 46, Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

Art. 1.
Istituzione e composizione.
È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività di cooperazione svolte dall'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 2.
Finalità.
La Commissione ha il compito di accertare le modalità di gestione dei fondi pubblici destinati alla cooperazione allo sviluppo, in applicazione delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 8 marzo 1985, n. 73, e 26 febbraio 1987, n. 49.
In particolare la Commissione ha il compito di accertare:
a) i criteri e le modalità adottati nella valutazione e nella approvazione dei programmi e nella verifica dei risultati;
b) i criteri e le modalità adottati nell'affidamento dei singoli progetti ad esecutori privati, comprensivi dell'elenco dei progetti e degli affidatari;
c) l'ammontare complessivo e dettagliato, anno per anno, per settore, per tipologia, per ripartizione geografica, nonché le relative responsabilità organizzative dei finanziamenti stanziati ed erogati; d) la conformità dei provvedimenti attuativi alle finalità di cui alle citate leggi n. 38 del 1979, n. 73 del 1985 e n. 49 del 1987, ed in particolare a quelle indicate all'articolo 1 della legge n. 49 del 1987; e) lo stato di attuazione dei programmi avviati ed in particolare se, in quali casi e per quali motivi gli obiettivi prefissati non siano stati raggiunti;
f) i risultati economici e sociali degli interventi finanziati a titolo bilaterale o multilaterale, con doni o crediti d'aiuto, con particolare riferimento alla sostenibilità, alla redditività ed alla effettiva continuità di funzionamento degli impianti o delle iniziative, verificando l'efficacia e la congruità delle iniziative realizzate rispetto alle esigenze delle popolazioni destinatarie. La Commissione procederà alle opportune verifiche con i Paesi interessati;
g) i criteri adottati nella valutazione delle iniziative di emergenza e straordinarie ed i criteri di assegnazione dei relativi progetti;
h) la quantità delle risorse stanziate per interventi di emergenza realmente giunte a destinazione;
i) l'esistenza di sprechi o distorsioni nell'uso delle risorse;
j) l'eventuale destinazione di fondi per la cooperazione a fini militari o comunque per finalità diverse o vietate dalla citata legge n. 49 del 1987;
k) le responsabilità dirette o indirette di soggetti pubblici o privati nelle ipotesi di cui alle lettere i) e l);
l) le eventuali responsabilità politiche, amministrative, civili e penali;
m) la corretta attuazione delle procedure concorsuali e contrattuali per la selezione del personale;
n) l'incidenza delle spese di amministrazione e di gestione rispetto all'ammontare delle risorse effettivamente pervenute ai beneficiari finali, cioè alle popolazioni;
o) l'adeguatezza della struttura organizzativa preposta alla attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 8, una relazione che indichi le possibili modifiche legislative e regolamentari finalizzate ad assicurare una corretta gestione nonché più efficaci procedure di controllo nell'uso dei fondi per la cooperazione allo sviluppo.
Nello svolgimento delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, la Commissione tiene conto dell'esperienza di aiuto pubblico allo sviluppo di altri Paesi industrializzati, della Comunità europea e delle principali organizzazioni internazionali.
La Commissione accerterà, altresì, i criteri e le modalità di intervento del Mediocredito, della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), della Società italiana per le imprese miste all'estero (SIMEST)e di quanti altri organismi finanziari abbiano operato nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

Art. 3.
Poteri della Commissione.
La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.
Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.
La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchieste giudiziarie in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-octies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Art. 4.
Funzionamento della Commissione.
La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.
Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.
Pubblicità dei lavori.
Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

Art. 6.
Missioni.
La Commissione, allo scopo di favorire la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, può decidere di effettuare una o più missioni di verifica e controllo nei Paesi in cui sono stati realizzati i progetti, mediante visite nei Paesi in via di sviluppo. Il calendario e le modalità di svolgimento delle missioni sono decisi dal presidente della Commissione in modo da garantire la massima partecipazione dei diversi gruppi parlamentari.
Per gli accertamenti da effettuare fuori dai confini nazionali la Commissione si avvale della piena collaborazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 7.
Segreto.
I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

Art. 8.
Relazione conclusiva.
La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi, in riferimento alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

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Legge 6 novembre 1995, n. 465, Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

Art. 1.
All'articolo 8, comma 1, primo periodo, della legge 17 gennaio 1994, n. 46, le parole: "entro dieci mesi dal suo insediamento" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1996".