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Legislatura VIII

Riferimenti normativi

Legge 24 dicembre 1979, n. 670, Proroga del termine previsto dall'art. 4, primo comma, della legge 30 marzo 1978, n. 96, istitutiva della commissione parlamentare d'inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968, modificata dalla legge 19 marzo 1979, n. 78
Legge 22 dicembre 1980, n. 890, Proroga del termine previsto dall'art. 4, primo comma, della legge 30 marzo 1978, n. 96, istitutiva della commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968, modificata dalla legge 19 marzo 1979, n. 78, e dalla legge 24 dicembre 1979, n. 670

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Legge 24 dicembre 1979, n. 670, Proroga del termine previsto dall'art. 4, primo comma, della legge 30 marzo 1978, n. 96, istitutiva della commissione parlamentare d'inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968, modificata dalla legge 19 marzo 1979, n. 78

Articolo unico.
La scadenza del termine previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge 30 marzo 1978, n. 96, già prorogata dalla legge 19 marzo 1979, n. 78, è prorogata al 31 dicembre 1980.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Legge 22 dicembre 1980, n. 890, Proroga del termine previsto dall'art. 4, primo comma, della legge 30 marzo 1978, n. 96, istitutiva della commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968, modificata dalla legge 19 marzo 1979, n. 78, e dalla legge 24 dicembre 1979, n. 670

Articolo unico.
La scadenza del termine previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge 30 marzo 1978, n. 96, già prorogata dalla legge 19 marzo 1979, n. 78, e dalla legge 24 dicembre 1979, n. 670, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 1981.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.