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Legislatura X

Riferimenti normativi

Legge 17 maggio 1988, n. 172, Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi
Legge 31 gennaio 1990, n. 12, Proroga del termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio1988,n. 172, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi
Legge 28 giugno 1991, n. 215, Integrazione e modifiche della legge 17 maggio 1988, n. 172
Legge 13 dicembre 1991, n. 397, Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

 

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Legge 17 maggio 1988, n. 172, Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Art. 1.
È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione d'inchiesta per accertare:
a) i risultati conseguiti e lo stato attuale nella lotta al terrorismo in Italia;
b) le ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi e dei fatti connessi a fenomeni eversivi verificatisi in Italia a partire dal 1969;
c) i nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani e l'assassinio di Aldo Moro istituita con legge 23 novembre 1979, n. 597.

Art. 2.
La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La commissione deve presentare la relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1. La commissione deve ultimare i suoi lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento. Il presidente della commissione presenta al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 3.
La commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla commissione o di cessazione del mandato parlamentare. Il presidente della commissione è scelto di comune accordo tra i Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.
La commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.
Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 5.
La commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 307 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorita' giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.
Quando tali atti o documenti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla commissione istituita con la presente legge.
La commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

Art. 6.
I componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.
Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.
Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 7.
L'attività e il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.
Tutte le volte che lo ritengaopportuno la commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 8.
La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 9.
Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 10.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Legge 31 gennaio 1990, n. 12, Proroga del termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Art. 1.
Il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori presentando la relazione sulle risultanze delle indagini, è prorogato fino al 28 luglio 1991.

Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Legge 28 giugno 1991, n. 215, Integrazione e modifiche della legge 17 maggio 1988, n. 172

Art. 1.
All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 maggio 1988, n. 172, sono soppresse le parole "a partire dal 1969".
All'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1988, n. 172, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"d) le attività connesse a fatti di strage o a fenomeni eversivi dell'ordinamento costituzionale e le relative responsabilità riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute".
È prorogato al 31 dicembre 1991 il termine di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, già prorogato dall'articolo 1 della legge 31 gennaio 1990, n. 12.

Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Legge 13 dicembre 1991, n. 397, Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Art. 1.
Il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, entro il quale la commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori presentando la relazione sulle risultanze delle indagini, termine già prorogato con legge 31 gennaio 1990, n. 12, e successivamente con legge 28 giugno 1991, n. 215, è ulteriormente prorogato al 2 luglio 1992.
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.