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Legislatura IV

Riferimenti normativi

Legge 22 maggio 1964, n. 370, Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont
Legge 9 ottobre 1964, n. 880, Proroga del termine previsto dalla legge 22 maggio 1964, n. 370, per la presentazione al Parlamento della relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul disastro del Vajont
Legge 23 aprile 1965, n. 352, Proroga del termine per la presentazione al Parlamento della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont

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Legge 22 maggio 1964, n. 370, Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont

Art. 1.
È istituita una Commissione d'inchiesta sul disastro del Vajont del 9 ottobre 1963.
La Commissione procederà all'accertamento delle cause della catastrofe e delle responsabilità pubbliche e private ad esse inerenti ed esaminerà la rispondenza della legislazione e dell'organizzazione e prassi amministrativa alle esigenze della tutela della sicurezza collettiva.
La Commissione accerterà l'idoneità delle misure adottate e preventivate a favore delle popolazioni colpite.

Art. 2.
La Commissione d'inchiesta sarà composta di 15 deputati e di 15 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee secondo quanto previsto dai regolamenti delle Camere nel caso di inchiesta parlamentare.
La Commissione potrà costituire Sottocommissioni nel proprio seno.
Il presidente della Commissione sarà nominato fra i membri del Parlamento che non siano componenti della Commissione stessa, d'accordo fra i Presidenti della Camera e del Senato.

Art. 3.
La Commissione procederà alle indagini ed agli esami ai sensi ed agli effetti dell'art. 82 della Costituzione.

Art. 4.
Le spese per il funzionamento della Commissione saranno suddivise a metà fra la Camera ed il Senato e poste a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 5.
Entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione presenterà alla Camera e al Senato una relazione sui risultati dell'inchiesta con le indicazioni di politica legislativa che riterrà di formulare per la tutela della sicurezza collettiva e per il miglior funzionamento della pubblica Amministrazione in ordine alle opere idrauliche a qualunque uso destinate ed alla sistemazione idrogeologica del territorio nazionale.

Art. 6.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Legge 9 ottobre 1964, n. 880, Proroga del termine previsto dalla legge 22 maggio 1964, n. 370, per la presentazione al Parlamento della relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul disastro del Vajont

Art. 1.
Il termine previsto dall'art. 5 della legge 22 maggio 1964, n. 370, sulla istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont, per la presentazione della relazione alla Camera e al Senato, è prorogato al 12 aprile 1965.

Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Legge 23 aprile 1965, n. 352, Proroga del termine per la presentazione al Parlamento della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont

Art. 1.
Il termine previsto dall'art. 5 della legge 22 maggio 1964, n. 370 (istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont), per la presentazione della relazione alla Camera e al Senato - già prorogato al 12 aprile 1965, con legge 9 ottobre 1964, n. 880 - è ulteriormente prorogato al 15 luglio 1965.

Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.