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Legislatura XVI

Regolamento interno

REGOLAMENTO INTERNO
(approvato dalla Commissione nella seduta del 18 gennaio 2007)


Titolo I
NORME APPLICABILI
Art. 1
Norme applicabili1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i princìpi e per le finalità stabiliti dalla
legge 20 ottobre 2006, n. 271, istitutiva della Commissione, di seguito denominata
"legge istitutiva". Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente
Regolamento e, per quanto non disciplinato, le norme del Regolamento del Senato della Repubblica.Titolo II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE
Art. 2
Composizione e durata1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge
istitutiva, dura in carica per il periodo previsto dall'articolo 1, comma 1, della medesima
legge e comunque fino alla presentazione della relazione finale al Parlamento.
2. La Commissione può organizzare i suoi lavori anche attraverso uno o più comitati. Il
Presidente ne nomina i componenti sulla base della designazione dei Gruppi presenti in Commissione, tenendo conto della loro consistenza numerica ed in modo tale che
ciascuno di essi sia comunque rappresentato.Art. 3
Sostituzione dei componenti della Commissione1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.
2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.Art. 4
Partecipazione alle sedute della Commissione1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che
non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 22 e per i collaboratori di cui all'articolo 23, e salvo quanto disposto
dagli articoli 13, 14 e 15.Art. 5
Ufficio di Presidenza1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo
presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.
2. Fatte salve le ipotesi di cui agli articoli 7, commi 1 e 2, 21 e 23, commi 1 e 5, il
Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti
designati dai Gruppi quando lo ritenga opportuno.Art. 6
Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute,
regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento.
Formula di concerto con i rappresentanti dei Gruppi e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Convoca l'Ufficio di Presidenza
con le procedure di cui all'articolo 8. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente
Regolamento.
2. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. I
Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo
verbale.
3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro due giorni all'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi.Art. 7
Funzioni dell'Ufficio di Presidenza1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il
programma ed il calendario dei lavori della Commissione. Il programma ed il calendario
sono comunicati alla Commissione: qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga
un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte
prevalenti nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi
consenzienti. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.
2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni,
sia di merito sia procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla
quale riferisce.
3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad
eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.Titolo III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Art. 8
Convocazione della Commissione1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salva diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta
segreta.
2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi
componenti, diramato di norma almeno due giorni prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.
3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.Art. 9
Ordine del giorno delle sedute1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.
2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione
su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il
Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento
all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori. La Commissione ne delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, l'iscrizione e la trattazione nella stessa seduta o in altra successiva.Art. 10
Numero legale1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un
terzo dei suoi componenti, salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3 della legge
istitutiva e dall'articolo 20 del presente Regolamento.

2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad
una votazione.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora, ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. Qualora alla ripresa sia
nuovamente accertata, ai sensi del comma precedente, la mancanza del numero legale, il
Presidente toglie la seduta, annunciando la data e 1'ora della seduta successiva, con lo
stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.Art. 11
Deliberazioni della Commissione1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, computandosi a tal fine anche
gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
2. Per le deliberazioni relative all'approvazione delle relazioni di cui al successivo
articolo 20 ovvero per l'elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.
3. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro
componenti chiedano la votazione nominale o dieci componenti chiedano lo scrutinio
segreto.
4. La richiesta di cui al comma 3, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio segreto
presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 3, la domanda s'intende
ritirata.
5. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può
annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.Art. 12
Pubblicità dei lavori1. Di ogni seduta della Commissione è redatto il resoconto stenografico, che viene
pubblicato negli Atti parlamentari, salvo che la Commissione disponga altrimenti. Di
ogni seduta si pubblica altresì, salvo che la Commissione disponga altrimenti, un
resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori
intervenuti e delle decisioni adottate.
2.All'inizio di ogni seduta il Presidente può stabilire che sia attivato 1'impianto
audiovisivo a circuito interno.
3. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al
precedente comma 2.
4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo
verbale che è letto ed approvato nella successiva seduta.
5. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente o di un decimo dei componenti.
6. Per determinati documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i
propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.
Titolo IV
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI
OPERATIVI DELL'INCHIESTA
Art. 13
Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonchè alla libertà
personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti dalla medesima
formati o acquisiti.
4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza nei casi previsti
dai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge istitutiva.
5. Il segreto funzionale riguardanteattiedocumenti acquisiti dalla Commissione non
può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta nei casi previsti dal
comma 3 dell'articolo 4 della legge istitutiva.Art. 14
Attività istruttoria1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la Commissione
può procedere ad audizioni e può acquisire documentazioni, notizie ed informazioni nei
modi che ritenga più opportuni, tenendo conto delle inchieste giudiziarie in corso, dei procedimenti in fase dibattimentale, delle sentenze già emanate, nonché delle interrogazioni ed interpellanze parlamentari presentate nel corso della XV legislatura per fatti di cui alla legge istitutiva.
2. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi
agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono di norma sentiti nelle forme dell'audizione libera.
3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali, ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione sono sentite liberamente ed hanno
facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.Art. 15
Esame di testimoni1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti e la cui
testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta. Per le
testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli
articoli da 366 a 384 del codice penale.
2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o
reticenti.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione, nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta
l'ammissibilità. Qualora la Commissione lo deliberi, le domande potranno avere ad
oggetto soltanto i fatti preventivamente esaminati in capitoli separati ed eventualmente
comunicati a ciascun testimone al momento della sua convocazione. Anche in questo
caso, tuttavia, il Presidente della Commissione può decidere che siano rivolte ai
testimoni domande utili a chiarire i fatti enunciati oppure relative ad altri fatti.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle audizioni delle persone
sentite liberamente.Art. 16
Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni
mezzo ritenuto idoneo.
2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si
rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre nei suoi confronti la misura dell'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Ai testimoni è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro
deposizione perché lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta
menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli
opportuni provvedimenti.Art. 17
Falsa testimonianza1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il
Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità
penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, ne fa
compilare il processo verbale che quindi la Commissione trasmette all'Autorità
giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.Art. 18
Denuncia di reati1. Il Presidente della Commissione informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto in ordine a notizie, atti e documenti acquisiti o formati
dallaCommissione. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.
2. Se dal fatto emergono elementi di responsabilità riferibili ad uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche ai Presidenti delle Camere.Art. 19
Archivio della Commissione1. Gli atti o i documenti che pervengono alla Commissione sono immediatamente
protocollati a cura dell'ufficio di segreteria. Il regime di riservatezza o di segretezza dei documenti viene stabilito dal Presidente al momento dell'acquisizione da parte dell'ufficio di segreteria, salva la successiva ratifica da parte dell'Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
2. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.
3. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari e dai
collaboratori della Commissione. Per gli atti non coperti da regime di riservatezza o
segretezza, la consultazione è libera per tutti i parlamentari e per gli altri richiedenti
interessati.
4. Degli atti, delibere e documenti segreti ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 12 e ai
sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 13 non è consentito in nessun caso estrarre copia.
Tale divieto si applica anche per gli scritti anonimi.Art. 20
Relazioni al Parlamento1. La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge
istitutiva, annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne
ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori.
2. Allorchè la Commissione riferisce al Parlamento ai sensi del comma 1, il Presidente
predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla.
La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Fino a
quando non è illustrato alla Commissione, il documento non può essere divulgato.
3. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da
scritti anonimi.Art. 21
Pubblicazioni di atti e documenti1. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione, su proposta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, decide quali
atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere pubblicati.
Titolo V
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Art. 22
Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un
adeguato personale assegnati dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica, entro i limiti previsti dall'articolo 6, comma 6 della legge istitutiva.Art. 23
Collaborazioni1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi, ai sensi della legge istitutiva,
delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, il
Presidente, su proposta dei componenti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, designa i collaboratori della Commissione.
2. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
definisce con apposita delibera i requisiti per l'accesso agli incarichi di cui al comma 1.
3. I collaboratori della Commissione si impegnano con giuramento ad osservare il
segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti
acquisiti al procedimento d'inchiesta.
4. La Commissione può altresì avvalersi, per 1'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, di un nucleo di agenti e funzionari o ufficiali delle forzedell'ordine.
5. Le collaborazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate a titolo gratuito. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, definisce i
casi nei quali può essere riconosciuto ai collaboratori della Commissione il rimborso
delle spese sostenute e determina le condizioni e i limiti entro i quali può farsi luogo a
tale rimborso, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6 della legge
istitutiva.
6. Il Presidente della Commissione può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.Art. 24
Modifiche al Regolamento della Commissione1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle norme del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.
2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel Titolo III del presente
Regolamento.