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Legislatura VIII

Riferimenti normativi

Legge 22 maggio 1980, n. 204, Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse
Legge 23 giugno 1981, n. 315, Proroga del termine previsto dall'art. 7 della legge 22 maggio 1980, n. 204, recante istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse

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Legge 22 maggio 1980, n. 204, Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse

Art. 1. È istituita una commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare:
1) se l'avvocato Michele Sindona, personalmente o per tramite di società da lui direttamente o indirettamente controllate o di società ad esse collegate, o comunque per tramite di terzi, abbia mai erogato somme di denaro o altri beni, o abbia comunque procurato vantaggi economici, a partiti politici, ad esponenti di partiti politici, a membri del Governo, a dipendenti della pubblica amministrazione, ad amministratori o dipendenti di enti pubblici, o di società a partecipazione pubblica, o ad organizzazioni, enti e società in cui i predetti soggetti fossero direttamente o indirettamente cointeressati; se esponenti politici o membri del Governo, dipendenti della pubblica amministrazione, amministratori o dipendenti di enti pubblici, o di società a partecipazione pubblica, ovvero organizzazioni, enti e società in cui i predetti soggetti fossero direttamente o indirettamente cointeressati, si siano avvalsi dell'intermediazione dell'avvocato Sindona, o di società da questi direttamente o indirettamente controllate o di società ad esse collegate, per compiere operazioni finanziarie sull'interno e sull'estero e se eventuali operazioni di tale natura siano avvenute in violazione di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative;
2) se esponenti di partiti politici, membri del Governo, dipendenti della pubblica amministrazione, amministratori o dipendenti di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica, abbiano direttamente o indirettamente favorito, o tentato di favorire, sostenuto, o tentato di sostenere, anche con comportamenti omissivi, attività svolte in violazione di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative o in contrasto con l'interesse pubblico, dall'avvocato Michele Sindona, da società da questi direttamente o indirettamente controllate o da società ad esse collegate; in particolare se vi siano stati interventi di tale natura in relazione a richieste di autorizzazione di aumenti di capitale di società direttamente o indirettamente controllate dall'avvocato Michele Sindona o di società collegate alle predette;
3) se, dopo la dichiarazione di fallimento della Banca privata italiana, e al di fuori delle ordinarie procedure in materia, siano avvenuti rimborsi a creditori e depositanti della medesima banca; con quali modalità tali rimborsi siano stati operati quale soggetto li abbia operati; quale sia stato l'ammontare dei rimborsi e quali ne siano stati i beneficiari;
4) se siano state avanzate proposte nei confronti della Banca d'Italia o degli organi preposti alle procedure concorsuali per ottenere l'estinzione o la remissione dei debiti del Sindona, o la loro traslazione in capo ad enti pubblici o privati; quale sia stata la natura di tali proposte e chi le abbia avanzate;
5) se da parte di pubblici dipendenti siano stati tenuti comportamenti tali da impedire o ritardare o comunque ostacolare l'estradizione dell'avvocato Sindona o tali da intralciare lo svolgimento delle indagini della magistratura sulle sue attività; se esponenti politici o membri del Governo siano direttamente o indirettamente intervenuti per sollecitare o favorire i comportamenti indicati.

Art. 2. La commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
Il presidente della commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due assemblee, al di fuori dei componenti della commissione, tra i parlamentari dell'una e dell'altra Camera.
La commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3. La commissione procede alle indagini e agli esami e con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.
Alla commissione non sono opponibili il segreto d'ufficio e il segreto professionale, salvo per quanto riguardailrapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
In nessun caso è opponibile il segreto bancario.
Per ciò che riguarda il segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Art. 4. La commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.
La commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

Art. 5. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, di esperti e di ogni altra collaborazione che ritenga necessaria.

Art. 6. I componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.
Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'art. 326 del codice penale.
Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, disposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 7. La commissione dovrà ultimare i suoi lavori entro nove mesi dal suo insediamento. In ogni caso, entro tale termine, dovrà presentare al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'art. 1.
Nella relazione di cui al comma precedente la commissione formulerà, ove lo ravvisi necessario, indicazioni circa una revisione della legislazione esistente, al fine di migliorare la vigilanza e le possibilità di prevenzione e di repressione dei comportamenti illeciti in materia finanziaria.

Art. 8. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Legge 23 giugno 1981, n. 315, P roroga del termine previsto dall'art. 7 della legge 22 maggio 1980, n. 204, recante istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse

Articolo unico.

Il termine previsto dall'art. 7 della legge 22 maggio 1980, n. 204, entro il quale la commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse deve ultimare i suoi lavori presentando al Parlamento la relazione conclusiva sulle risultanze dell'inchiesta, eventualmente comprensiva delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 22 maggio 1980, n. 204, è prorogato al 25 marzo 1982.