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Legislatura V

Riferimenti normativi

Legge 27 ottobre 1969, n. 755 Inchiesta parlamentare sui fenomeni di criminalità in Sardegna
Legge 20 novembre 1970, n. 951 Proroga del termine previsto dall'art. 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna
Legge 25 novembre 1971, n. 1010 Proroga del termine previsto dall'art. 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, istitutiva della commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951

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Legge 27 ottobre 1969, n. 755, Inchiesta parlamentare sui fenomeni di criminalità in Sardegna

Art. 1. È istituita una commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna.
La commissione è composta di 15 senatori e di 15 deputati nominati rispettivamente in proporzione alla composizione dei Gruppi parlamentari, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.
Con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
Il Presidente della commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.
La commissione elegge nel suo seno due vice presidenti e due segretari.

Art. 2. La commissione parlamentare d'inchiesta, esaminate la genesi e le caratteristiche dei fenomeni di criminalità in Sardegna, proporrà le misure necessarie atte a prevenirne le cause ed a reprimerne le manifestazioni.
Contemporaneamente la commissione ha il compito di proporre tutti quegli interventi pubblici organici e coordinati che si ravviseranno ancora necessari al fine di superare l'attuale depressa situazione socio-economica, specie nelle zone interne, in armonia con i criteri ed obiettivi del piano di rinascita della Sardegna.

Art. 3. La commissione parlamentare d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 4. La relazione della commissione sarà presentata al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5. La commissione potrà avvalersi della collaborazione di tutti gli organi ed uffici dell'amministrazione dello Stato, di enti parastatali della Regione sarda e dei suoi organi.

Art. 6. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Art. 7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Legge 20 novembre 1970, n. 951, Proroga del termine previsto dall'art. 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna

Articolo unico

Il termine previsto dall'art. 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, è prorogato di un anno.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Legge 25 novembre 1971, n. 1010, Proroga del termine previsto dall'art. 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, istitutiva della commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951

Articolo unico

Il termine previsto dall'art. 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951, è prorogato di sei mesi. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 9 novembre 1971.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.