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Legislatura V

Riferimenti normativi

Legge 31 marzo 1969, n. 93, Costituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta
Legge 1° agosto 1969, n. 472, Proroga del termine previsto dall'art. 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964
Legge 24 dicembre 1969, n. 979, Ulteriore proroga del termine previsto dell'art. 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, istituita della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi di giugno-luglio 1964
Legge 20 luglio 1970, n. 570, Ulteriore proroga del termine previsto dalla legge istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964
Legge 10 novembre 1970, n. 853, Ulteriore proroga del termine previsto dalla legge istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964

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Legge 31 marzo 1969, n. 93, Costituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta

Art. 1. È istituita una commissione parlamentare d'inchiesta con lo scopo di:
a) accertare, secondo le indicazioni contenute nella relazione della commissione ministeriale d'inchiesta, nominata con decreto ministeriale 12 gennaio 1968 e presieduta dal generale Lombardi, depositata presso le Presidenze delle due Camere, le iniziative prese e le misure adottate nell'ambito degli organi competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, in relazione agli eventi del giugno e del luglio 1964;
b) esaminare quali di tali iniziative e misure debbano considerarsi in contrasto con le disposizioni vigenti e gli ordinamenti costituiti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza;
c) formulare proposte in relazione ad un eventuale riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico ed in relazione alla disciplina vigente in materia di tutela del segreto, ai fini di una ordinata ed efficiente difesa della sicurezza esterna ed interna conforme all'ordinamento democratico dello Stato.

Art. 2. La commissione d'inchiesta procederà alle indagini ed agli esami con i poteri e le limitazioni previsti dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione.

Art. 3. La commissione d'inchiesta sarà composta di 9 senatori e di 9 deputati nominati di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.
Dagli stessi Presidenti delle due Camere di comune accordo sarà inoltre nominato il presidente della commissione che ad ogni effetto farà parte della stessa.
La commissione eleggerà nel suo seno due segretari.

Art. 4. Se la commissione d'inchiesta non ritiene fondata la dichiarazione prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 342 e dall'articolo 352 del codice di procedura penale, il presidente della commissione ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica le sue determinazioni al presidente della commissione.
L'autorizzazione a procedere prevista dall'ultimo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale è di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5. Spetta al presidente della commissione garantire l'osservanza del divieto, previsto a pena di nullità dello articolo 352 del codice di procedura penale.

Art. 6. I membri della commissione d'inchiesta, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia conoscenza per ragioni di ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.
Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto è punita a norma dell'art. 326 del codice penale.
Le stesse pene si applicano a chiunque pubblichi, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 7. Fatti comunque salvi i limiti e gli obblighi previsti dagli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale e dall'art. 5 della presente legge, la commissione stabilisce di quali atti dell'inchiesta e di quali documenti da essa acquisiti non debba essere fatta menzione nella sua relazione o non debbano essere ad essa allegati, dovendo rimanere segreti nell'interesse della sicurezza dello Stato o nell'interesse politico, interno od internazionale, dello Stato medesimo.

Art. 8. La commissione d'inchiesta terminerà i suoi lavori entro tre mesi dalla data del suo insediamento.
Entro tale data essa depositerà presso le Presidenze delle due Camere la relazione.
Prima di procedere al deposito di cui al precedente comma, la commissione, tramite il suo presidente, trasmetterà la sua relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, che comunicherà le sue eventuali osservazioni alla commissione stessa, la quale successivamente delibererà in via definitiva.

Art. 9. Il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente del Senato della Repubblica, d'accordo tra loro destineranno uffici e funzionari ai servizi di segreteria della commissione.

Art. 10. Le spese per il funzionamento della commissione saranno divise a metà tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e saranno poste a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 11. La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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Legge 1° agosto 1969, n. 472, Proroga del termine previsto dall'art. 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964

Articolo unico.
Il termine previsto dall'art. 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, è prorogato al 16 dicembre 1969.
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 18 luglio 1969.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Legge 24 dicembre 1969, n. 979, Ulteriore proroga del termine previsto dell'art. 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi di giugno-luglio 1964

Articolo unico.
Il termine previsto dall'art. 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, già prorogato con l'articolo unico della legge 1° agosto 1969, numero 472, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1970.
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 16 dicembre 1969.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Legge 20 luglio 1970, n. 570, Ulteriore proroga del termine previsto dalla legge istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964

Articolo unico.
Il termine previsto dall'art. 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, prorogato con le leggi 1° agosto 1969, n. 472, e 24 dicembre 1969, n. 979, è ulteriormente prorogato al 30 ottobre 1970.
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 1° luglio 1970.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Legge 10 novembre 1970, n. 853, Ulteriore proroga del termine previsto dalla legge istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964

Articolo unico.
Il termine previsto dall'art. 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, prorogato con leggi 1° agosto 1969, n. 472, 24 dicembre 1969, n. 979, e 20 luglio 1970, n. 570, è ulteriormente prorogato al 15 dicembre 1970.
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 31 ottobre 1970.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.