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Legislatura VIII

Riferimenti normativi

Legge 18 dicembre 1980, n. 865, Nuova istituzione di una commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti
Legge 29 aprile 1982, n. 196, Nuova istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti
Legge 20 novembre 1982, n. 885, Proroga del termine previsto dall'art. 3 della legge 29 aprile 1982, n. 196, istitutiva di una commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi uso militare e sugli approvvigionamenti

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Legge 18 dicembre 1980, n. 865, Nuova istituzione di una commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti

Art. 1.
È istituita una commissione parlamentare d'inchiesta sulle commesse di armi, mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina ed alla Aeronautica militare, con i compiti, i poteri, i limiti e le modalità di organizzazione e funzionamento già previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 8 agosto 1977, n. 596, per la commissione sulla base di tale legge costituita.
La commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvederà alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
La commissione elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti e due segretari.

Art. 2.
Ai fini dell'attività della commissione istituita con l'articolo precedente sono fatti salvi gli atti compiuti dalla commissione di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 596, e sono acquisiti la documentazione ed ogni altro elemento istruttorio da essa raccolto.

Art. 3.
La commissione istituita con la presente legge concluderà i propri lavori presentando la relazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il termine di un anno a decorrere dalla data del suo insediamento.
Le spese per il funzionamento della commissione e quelle per le consulenze e collaborazioni esterne ritenute necessarie sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Legge 29 aprile 1982, n. 196, Nuova istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti

Art. 1.
È istituita una commissione parlamentare d'inchiesta sulle commesse di armi, mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina ed all'Aeronautica militare, con i compiti, i poteri, i limiti e le modalità di organizzazione e funzionamento già previsti dall'art. 1 della legge 18 dicembre 1980, n. 865, per la commissione sulla base di tale legge nuovamente istituita.
La commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvederà alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla commissione o di cessazione del mandato parlamentare. La commissione elegge nel suo seno il presidente, due vice-presidenti e due segretari.

Art. 2.
Ai fini dell'attività della commissione istituita con l'articolo precedente sono fatti salvi gli atti compiuti dalla commissione, di cui alla legge 18 dicembre 1980, n. 865, e sono acquisiti la documentazione ed ogni altro elemento istruttorio da essa raccolti.

Art. 3.
La commissione istituita con la presente legge concluderà i propri lavori presentando la relazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il 20 dicembre 1982.
Le spese per il funzionamento della commissione e quelle per le consulenze e collaborazioni esterne ritenute necessarie sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Legge 20 novembre 1982, n. 885, Proroga del termine previsto dall'art. 3 della legge 29 aprile 1982, n. 196, istitutiva di una commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi uso militare e sugli approvvigionamenti

Art. 1.
Il termine previsto dall'art. 3 della legge 29 aprile 1982, n. 196, istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta e studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti, è prorogato al 20 aprile 1983.

Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.