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Legislatura VII

Riferimenti normativi

Legge 8 agosto 1977, n. 596, Istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti
Legge 21 dicembre 1978, n. 837, Proroga del termine previsto dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti

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Legge 8 agosto 1977, n. 596, Istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti

Art. 1. È costituita una Commissione d'inchiesta parlamentare sulle commesse di armi, mezzi militari e grandi approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica militare, con il compito di accertare, ai fini delle proposte di cui all'art. 3, i procedimenti relativi alla scelta e all'acquisto delle armi e dei mezzi ed approvvigionamenti suindicati, nonché alla determinazione dei costi.
La Commissione provvederà altresì ad accertare il funzionamento degli organi che provvedono ovvero hanno provveduto alla scelta del contraente, all'esecuzione dei controlli durante le lavorazioni e ai collaudi finali nonché a valutare l'idoneità delle forme di coordinamento tra i diversi uffici ed enti militari e civili preposti alla ricerca scientifica ai fini militari.
La Commissione procederà alle indagini ed agli esami con i poteri ed i limiti previsti dall'art. 82 della Costituzione.

Art. 2. La Commissione prenderà in considerazione le commesse e gli approvvigionamenti scelti a suo giudizio tra quelli oggetto di contratti stipulati nell'ultimo decennio.

Art. 3. La Commissione proporrà le iniziative legislative e amministrative, ai fini sia di modificare le norme in vigore, sia di snellire le procedure non più rispondenti al generale assetto e alla funzionalità della materia.
La Commissione provvederà anche ad indicare quali norme sono necessarie per la definitiva delimitazione delle sfere di competenza nella suddetta materia e delle conseguenti responsabilità. La Commissione provvederà inoltre ad indicare quali aggiornamenti sono necessari nelle procedure in vigore ai fini della sostituzione dei materiali obsoleti.

Art. 4. La relazione della Commissione sarà presentata al Senato e alla Camera dei deputati entro il termine non prorogabile di un anno dall'insediamento della Commissione stessa.

Art. 5. La Commissione è composta di quindici senatori e di quindici deputati nominati rispettivamente, in proporzione alla composizione dei Gruppi parlamentari, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati. Con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.La Commissione elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti e due segretari.

Art. 6. I membri della Commissione di inchiesta, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne
abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.
Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto è punita a norma dell'art. 326 del codice penale.
La stesse pene si applicano a chiunque, al di fuori delle comunicazioni ufficiali della Commissione, pubblichi o renda comunque noti, in tutto o in parte, anche per riassunto, atti o documenti dell'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 7. Le spese per il funzionamento della Commissione saranno poste a carico dei bilanci del Senato e della Camera.

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Legge 21 dicembre 1978, n. 837, Proroga del termine previsto dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti


Articolo unico.

La scadenza del termine previsto dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596, è prorogata di un anno.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.