Tasse sui contratti di borsa
Commissione parlamentare per il parere sulla modifica alle tasse sui contratti di borsa
Sintesi
II legislatura (25 giugno 1953 - 11 giugno 1958)
La Commissione, composta da 5 senatori e 5 deputati, fu nominata il 16 dicembre 1954.
Il disegno di legge Modifica alle tasse sui contratti di Borsa, di iniziativa governativa, fu presentato al Senato (n. 531) il 18 maggio 1954. Assegnato alla Commissione Finanze e tesoro per l'esame in sede referente, fu discusso e approvato, con emendamenti, il 27 luglio 1954 dall'Assemblea di Palazzo Madama. Trasmesso alla Camera (n. 1081) il 29 luglio, fu assegnato alla Commissione Finanze e tesoro per l'esame in sede referente per poi essere discusso dall'Assemblea di Montecitorio il 27 ottobre 1954 e da questa approvato definitivamente il giorno seguente. Divenne la legge 10 novembre 1954, n. 1079, istitutiva della Commissione in titolo.
La legge 10 novembre 1954, n. 1079, fu varata principalmente per adeguare il mercato finanziario italiano alla forte crescita economica degli anni ‘50 ed ebbe la finalità di permettere agli operatori del mercato di creare strategie finanziarie e commerciali di più lunga durata e più complesse rispetto al periodo precedente; così facendo, si voleva fornire uno strumento che potesse dare maggiore stabilità economica a medio termine alle imprese italiane nell'epoca del boom industriale. Avente per oggetto la modifica delle tasse sui contratti di borsa, il provvedimento ne ridefinì anche le regole temporali nonché l'imposizione fiscale applicata alle transazioni finanziarie dell'epoca, come anche la modalità di riscossione dei relativi tributi.
Nel contesto storico dei mercati finanziari di quegli anni, i contratti a termine e i contratti di riporto erano le due principali modalità di compravendita di titoli (azioni e obbligazioni) e di merci utilizzate dagli operatori di borsa. A differenza dei contratti "a pronti" (dove si pagava e si riceveva il titolo immediatamente), questi strumenti servivano a gestire economicamente il tempo, traendo profitto dal futuro andamento dei prezzi, o a ottenere finanziamenti a breve scadenza.
Il contratto a termine (detto anche "a fermo") è una compravendita in cui l'esecuzione della prestazione (consegna dei titoli e pagamento del prezzo) è differita a una data futura prestabilita, successiva alla data di stipulazione del contratto. Tali contratti hanno uno scopo speculativo, in quanto i guadagni sono vincolati all'andamento del valore dei titoli o delle merci; inoltre hanno anche uno scopo di copertura dei costi perché permettono a chi commercia merci di bloccare il prezzo mesi prima per non subire i rincari del mercato. Ancora attuali, nella finanza contemporanea questi contratti si sono evoluti nei moderni strumenti derivati chiamati Forward e Futures.
Il contratto di riporto, specificamente regolato dal codice civile italiano (artt. 1548-1551), è un'operazione finanziaria che ha come oggetto i soli titoli di credito e che si divide in due momenti consecutivi e contrari: un soggetto trasferisce la proprietà di titoli a un altro per un determinato prezzo, con l'obbligo di riottenere alla scadenza altrettanti titoli della stessa specie dietro rimborso del prezzo; il prezzo di riacquisto a termine può essere aumentato o diminuito rispetto a quello iniziale, dando vita a due scenari: nel primo caso assume la forma di finanziamento, nel secondo di prestito titoli.
Il disegno di legge governativo, riconoscendo ormai «uno stato di fatto per cui nel mercato a termine dei titoli e valori si usa contrattare a fermo od a premi e specialmente per questi, per periodi di tempo ben superiori ai 45 giorni previsti dal decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 420; e riconoscendo anche tale stato di fatto per la durata dei riporti» (Atto Senato n. 531-A, II legislatura), rappresentò l'intento di intervenire su una materia che era regolata da numerosi vecchi provvedimenti non più rispondenti alla situazione di quegli anni: «il susseguirsi di tali provvedimenti, le interferenze degli uni sugli altri, la loro conseguente frammentarietà, gli sviluppi e i nuovi termini assunti dai contratti di titoli e valori, la ripresa del mercato a termine sulle merci, non sufficientemente ordinato dalla legge, consigliano di effettuare una opera di revisione, di coordinamento e di integrazione delle norme tributarie vigenti in materia» (Atto Senato n. 531-A, II legislatura).
I precedenti legislativi in materia risalivano alla legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di borsa. Alla legge del 1913 seguirono altri diversi provvedimenti che regolamentarono e periodicamente riordinarono la materia nei suoi vari aspetti: il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, il Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, il Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, il Regio decreto legislativo 19 agosto 1943, n. 738, il decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, fino al già citato decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 420, in vigore al momento della presentazione del disegno di legge.
La proposta governativa fu strutturata in pochi articoli: l'articolo 1 concerneva il cambiamento del limite temporale dei contratti di borsa a termine e di riporto. Il limite precedente di 45 giorni era diventato troppo rigido e in un'economia in rapida espansione commerciale e industriale gli investitori e le imprese avevano bisogno di strumenti di copertura dal rischio a più lungo termine. Per i titoli e i valori mobiliari, il limite passò da 45 giorni a un massimo di 135 giorni, mentre per le merci e le derrate, il limite fu fissato a un massimo di 180 giorni. Estendendo la durata dei contratti, la legge avrebbe concesso agli operatori del mercato finanziario il tempo necessario per gestire transazioni commerciali più complesse.
L'articolo 2 sostituì le vecchie tabelle dei tributi sulle transazioni con due nuovi allegati (Tabella A, concernente i titoli e valori, e Tabella B, concernenti merci e derrate) e ne rimodulò le aliquote da applicare. Le tasse sui contratti di borsa erano ormai obsolete a causa dell'inflazione che aveva colpito la lira nel secondo dopoguerra: il governo Scelba (in particolare il ministro delle Finanze Tremelloni) sentì l'esigenza di aggiornare le tabelle delle aliquote per riallinearle al reale valore della moneta dell'epoca e agli accresciuti volumi di titoli e merci scambiati sui mercati.
L'articolo 3 introdusse l'uso di specifici valori bollati e marche da bollo dedicate per registrare l'avvenuto pagamento della tassa sui contratti. Prima della legge n. 1079 del 1954, la riscossione del tributo sui contratti finanziari era frammentata e complessa. L'introduzione di specifici valori bollati da annullare tramite firma e datazione favorì la riduzione dell'evasione fiscale sulle transazioni speculative, consentì un più preciso monitoraggio del volume degli scambi in borsa, e fu una modalità per incassare in modo più rapido e diretto i proventi della tassazione.
L'articolo 4, che nel testo definitivo divenne l'articolo 5, ebbe finalità riorganizzative della materia. A tal fine prevedeva una delega legislativa al Governo, sentita la Commissione parlamentare in titolo, per l'emanazione, entro un anno, di «disposizioni complementari ed integrative per rendere la riscossione del tributo più semplice ed efficiente e ad apportare alle norme tributarie vigenti in materia le modifiche ed aggiunte necessarie per coordinarle con la presente legge e con le emanande suddette disposizioni» (Atto Senato n. 531-A, II legislatura).