Formazione delle tabelle delle circoscrizioni elettorali per le elezioni provinciali
Commissione parlamentare per il parere sulla formazione delle tabelle delle circoscrizioni elettorali per le elezioni provinciali
Sintesi
I legislatura (8 maggio 1948 - 24 giugno 1953)
La Commissione, composta da 15 senatori e 15 deputati, fu nominata al Senato e alla Camera rispettivamente il 14 e l'8 marzo 1951.
Il 16 dicembre 1949 il Ministro dell'interno Scelba presentò alla Camera due disegni di legge: il primo, Modifiche al decreto legislativo 7 gennaio 1946, n. 1, per la elezione dei consigli comunali (n. 984), modificava alcune norme concernenti la disciplina delle elezioni per i comuni della Repubblica; il secondo, Norme per la elezione dei Consigli provinciali (n. 985), in esecuzione di quanto previsto dalla VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione - che stabiliva l'indizione delle elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione - prevedeva un sistema elettorale provinciale conforme a quello proposto per i consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, e cioè scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale e attribuzione alla lista di maggioranza dei due terzi dei seggi. Inoltre il provvedimento stabiliva il numero dei consiglieri provinciali in base alla popolazione, fissava a quattro anni la durata in carica del consiglio provinciale e dettava le modalità delle relative operazioni elettorali, per le quali venivano richiamate esplicitamente le norme per l'elezione dei consigli comunali.
La Commissione Interni della Camera, alla quale era stato deferito il disegno di legge n. 985 per l'esame in sede referente, propose l'aumento del numero dei consiglieri provinciali disposto originariamente nel testo governativo, l'incompatibilità della carica di consigliere provinciale con quella di sindaco e la modifica del sistema elettorale proposto dal Governo, approvando un sistema misto, maggioritario per due terzi e proporzionale per un terzo, sistema considerato il più idoneo a garantire una rappresentanza a tutte le zone della Provincia per una più efficace tutela degli interessi locali e considerato lo strumento per assicurare ai partiti minori la possibilità di avere i propri rappresentanti nei Consigli provinciali.
Nella relazione (n. 985-A) che la Commissione Interni presentò all'Assemblea così si legge: «La Commissione si preoccupò [...] di scegliere un sistema elettorale che rispondesse a due esigenze fondamentali: a) garantire una rappresentanza a tutte le zone della provincia, affinché il Consiglio provinciale possa rispondere al suo compito di tutela degli interessi locali; b) assicurare ad ogni partito o gruppo che abbia localmente una certa consistenza di avere propri rappresentanti nei Consigli provinciali. Per raggiungere questo scopo la Commissione approvò, nella seduta dell'11 maggio 1950, un ordine del giorno dell'onorevole Russo, con il quale si proponeva l'adozione di un sistema misto: 1°) suddivisione della provincia in un numero di collegi pari a due terzi dei seggi consigliari attribuiti alla provincia. Elezione per ciascuno di questi collegi uninominali del candidato che abbia riportato il maggior numero di voti; 2°) facoltà di collegamento fra i candidati dei diversi collegi. Costituzione di un collegio unico provinciale al quale affluiscano i voti dei candidati non eletti nelle singole circoscrizioni. Assegnazione del terzo dei posti residuo al collegio unico provinciale, ripartito tra i singoli gruppi di candidati, tra loro collegati, in proporzione dei voti da ciascun gruppo riportati. Assegnazione nell'interno dei gruppi ai candidati che abbiano la maggior cifra individuale. A questi principi fondamentali si ispira il testo di legge che vi è presentato dalla Commissione». Il 12 gennaio 1951 il disegno di legge venne approvato dall'Assemblea di Montecitorio assieme a un ordine del giorno a firma Sansone che prevedeva l'invito al Ministro dell'interno a sottoporre ad una Commissione parlamentare consultiva la formulazione delle tabelle circoscrizionali per l'espressione del suo parere.
Il disegno di legge fu trasmesso al Senato (n. 1487) il 16 gennaio e, in sede di discussione generale presso l'Assemblea di Palazzo Madama, il Ministro Scelba, nella seduta del 23 febbraio 1951, chiese apertamente che il disegno di legge fosse approvato nel testo della Camera, soprattutto per una questione di tempi limitati in vista delle elezioni da tenersi nella primavera di quell'anno. Nella seduta del 27 febbraio vennero quindi approvati il disegno di legge e un ordine del giorno presentato dal senatore Tupini, analogo a quello approvato dalla Camera, che invitava il Ministro dell'interno «a sentire, nella formazione delle circoscrizioni territoriali o collegi per l'elezione dei Consigli provinciali, una Commissione parlamentare composta di 15 deputati e 15 senatori designati dalle rispettive Presidenze».