Sicurezza delle Ferrovie e degli altri servizi di trasporto
Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto
Sintesi
VIII legislatura (20 giugno 1979 - 11 luglio 1983)
La Commissione, composta da 10 senatori e 10 deputati, fu nominata al Senato e alla Camera rispettivamente il 30 e il 23 gennaio 1980.
Il disegno di legge Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto, di iniziativa governativa, fu presentato alla Camera (n. 595) il 15 ottobre 1976; deferito l'11 novembre alla Commissione Trasporti per l'esame in sede referente, fu da questa esaminato tra il 3 febbraio e il 27 aprile 1977, per poi essere discusso dall'Assemblea il 18 e il 19 maggio 1977, quando fu approvato con emendamenti. Trasmesso al Senato (n. 701) il 25 dello stesso mese, il 3 giugno 1977 venne deferito alla Commissione Lavori pubblici per l'esame in sede referente, esame che si svolse il 30 giugno. Venne poi discusso e approvato, con emendamenti, dall'Assemblea il 24 novembre 1977. Trasmesso di nuovo alla Camera (n. 595-B) il 29 novembre 1977, fu esaminato in sede referente dalla Commissione Trasporti il 20 e il 21 dicembre 1977, per poi essere discusso dall'Assemblea il 28 e il 29 novembre 1978, data in cui venne approvato definitivamente. Divenne la legge 6 dicembre 1978, n. 835, che prevedeva la Commissione in titolo: istituita con una legge approvata nella VII legislatura, la Commissione consultiva si costituì solo nell'VIII legislatura.
Quando il Ministro dei trasporti Attilio Ruffini, di concerto con altri Ministri, presentò al Parlamento il disegno di legge, la materia della sicurezza e regolarità dell'esercizio dei servizi di trasporto era principalmente regolata dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Legge sui lavori pubblici) e dal regolamento che la stessa legge prevedeva all'articolo 317, emanato con Regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, che riguardava l'esercizio delle strade ferrate e delle tranvie extraurbane. Successivamente la materia venne regolata da altre leggi e decreti, quali ad esempio la legge 30 giugno 1906, n. 272, la legge 25 giugno 1909, n. 372, la legge 20 giugno 1935, n. 1349, la legge 3 maggio 1967, n. 317, la legge 20 marzo 1968, n. 304. Ciò che si rese palese, alla luce delle evoluzioni tecniche e sviluppi - all'epoca imprevedibili -, fu quindi la necessità di «una nuova disciplina della materia che nel frattempo [aveva] assunto dimensioni anche più vaste, dovendosi regolare non solo il trasporto ferroviario esercitato dallo Stato ma anche quello in regime di concessione, quello a mezzo fune, quello di linea su strada e altri, con criteri nuovi e moderni» (Atto Camera n. 595-A, VII legislatura). Il Governo presentò quindi un disegno di legge con cui chiedeva la delega per poter «emanare [...] un complesso di norme che si [sostituissero] a quelle che [all'epoca] disciplina[va]no la materia, in base al principio di disciplinare con norme di legge le materie coperte da riserva di legge, rinviando a regolamenti emanati dalle autorità, allo scopo previste dalle norme delegate, la regolamentazione delle altre materie» (Atto Camera n. 595-A, VII legislatura).
La Commissione Trasporti della Camera, ai fini dell'esame del provvedimento, nominò nel suo seno un Comitato ristretto di cui accolse le proposte che modificavano il testo governativo in più punti. Furono quindi apportati emendamenti che avevano lo scopo di individuare e precisare «i contenuti della delega sia sulla materia sulla quale legiferare direttamente, sia su quella che determina[va] gli organi e le procedure per le fonti regolamentari» (Atto Camera n. 595-A, VII legislatura). In particolare, la Commissione specificò ulteriormente i principi e criteri direttivi ai quali doveva attenersi l'esercizio della delega, tenendo conto «delle mutate condizioni di esercizio dei servizi di trasporto; dei moderni mezzi tecnici impiegati, delle nuove esigenze del traffico in un paese industrializzato e vario quale è il nostro; della necessaria delimitazione delle sfere di competenza, anche in linea con la nuova realtà regionale» (Atto Camera n. 595-A, VII legislatura). La Relazione della Commissione faceva evidentemente riferimento all'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, avvenuta con la legge 16 maggio 1970, n. 281, e con il relativo regolamento di attuazione, il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, che sancirono l'operatività e il trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni italiane. Il disegno di legge, nella formulazione sottoposta dalla Commissione Trasporti all'approvazione dell'Assemblea, teneva quindi «nel dovuto conto l'indirizzo di rispettare con particolare cura le competenze delle regioni e degli enti locali territoriali» (Atto Camera n. 595-A, VII legislatura).
La stessa Commissione Trasporti della Camera inserì nel testo del disegno di legge la previsione della Commissione consultiva in titolo, previsione conservata anche nei successivi passaggi parlamentari del provvedimento.