Riordinamento dell'Amministrazione dello Stato
Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, al decentramento delle funzioni e al riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali
Sintesi
V legislatura (5 giugno 1968 - 24 maggio 1972)
VI legislatura (25 maggio 1972 - 4 luglio 1976)
La Commissione, composta da 9 senatori e 9 deputati, fu nominata al Senato e alla Camera il 26 luglio 1968.
Per la VI legislatura fu nominata al Senato e alla Camera il 30 maggio 1972 e si è costituita 13 giugno 1972*.
Presidente: on. Mancini Antonio, eletto il 13 giugno 1972.
*La nomina fu annunciata in Aula in Senato il 4 luglio 1972.
Il disegno di legge Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni, e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, di iniziativa governativa, fu presentato in Senato (n. 2783) il 29 febbraio 1968 con richiesta di proceduta d'urgenza. Assegnato alla Commissione Presidenza del Consiglio e interni in sede referente, fu da questa esaminato il 1° marzo 1968 che autorizzò il relatore senatore Ajroldi a riferirne oralmente all'Assemblea di Palazzo Madama, e a chiederne la procedura urgentissima. L'Assemblea lo discusse il 5 e il 6 marzo, data, quest'ultima, in cui lo approvò con emendamenti. Trasmesso alla Camera (n. 4987) il giorno seguente, fu assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione Affari costituzionali che l'esaminò l'8 marzo 1968; fu poi discusso e approvato il 9 marzo 1968 dall'Assemblea. Divenne la legge 18 marzo 1969, n. 249.
Come suggerisce l'iter del disegno di legge, la gran parte della classe politica italiana degli anni Sessanta avvertì il problema del riordinamento dello Stato come un'esigenza da trattare con urgenza: la necessità di riformare la complessa macchina statale per renderla più aderente alle esigenze dei tempi, caratterizzati da un crescente dinamismo delle attività pubbliche e private, venne intesa come inderogabile e necessaria, anche per stare al passo con ciò che succedeva negli altri Paesi.
Riformare lo Stato significava «prima di tutto riordinare la Pubblica amministrazione e migliorare i suoi rapporti con le altre amministrazioni, le collettività e i privati» (Senato, Assemblea, seduta antimeridiana del 5 marzo 1968, intervento del relatore Ajroldi). Il rapporto tra cittadino e Amministrazione pubblica tornava centrale, evidenziandosi «l'esistenza di una sorta di diaframma» tra il primo e la seconda: una distanza e una crisi di fiducia da parte del cittadino che occorreva rimuovere, facendolo tornare a intendere la pubblica Amministrazione come uno strumento al servizio della collettività. Il punto centrale della soluzione risiedeva quindi «in un iter di avvicinamento che [rendesse] più sensibilizzati gli organi della Pubblica amministrazione alle necessità molteplici delle varie attività che si svolgono nell'ambito del territorio nazionale» (Senato, Assemblea, seduta antimeridiana del 5 marzo 1968, intervento cit.). Una delle strade da percorrere era senza dubbio quella del decentramento amministrativo, una soluzione che avrebbe reso le istituzioni più vicine alle realtà del territorio. Ma il decentramento non andava realizzato «soltanto attraverso l'istituzione degli enti territoriali, ma [avrebbe dovuto] trovare il suo completamento nell'ambito dell'amministrazione dello Stato» (Senato, Assemblea, seduta antimeridiana del 5 marzo 1968, intervento cit.). In sostanza, la riforma della «Pubblica amministrazione non significa[va] però solo procedere per la strada del decentramento, ma rendere più agile e funzionale tutto il complesso dei suoi organi, snellirne le strutture, eliminare doppioni o interferenze o inutili appesantimenti soprattutto al vertice, svecchiare sorpassate concezioni che appesantiscono, senza renderla utile ai fini del generale interesse, la azione amministrativa, semplificare le procedure e fare in modo che ovunque, ma soprattutto negli organi dell'Amministrazione dello Stato, sia sensibilizzata la responsabilità delle persone che assumono tali funzioni ed i correlativi oneri e sia assicurato a questa nostra burocrazia, che costituisce la colonna vertebrale di tutto l'organismo dello Stato, un trattamento pari alle responsabilità di cui è investita ed alle prestazioni, spesso di altissimo livello, che le sono richieste. È dunque un problema di funzionalità, di responsabilizzazione, di sensibilizzazione delle esigenze generali e particolari, nazionali, locali e settoriali» (Senato, Assemblea, seduta antimeridiana del 5 marzo 1968, intervento cit.).
Nel corso della IV legislatura, precedentemente alla presentazione del disegno di legge n. 2783, erano già stati presentati vari disegni di legge concernenti la riforma di alcuni ambiti dell'Amministrazione dello Stato (Atti Senato nn. 1161, 1214, 1256, 1424, 1447, 1521), nessuno dei quali divenne legge; solo alcuni settori dell'Amministrazione pubblica, come quello della Difesa e degli Affari esteri, erano già stati riordinati con i decreti legislativi rispettivamente del 18 novembre 1965, n. 1479 e del 5 gennaio 1967, n. 18.
Il disegno di legge governativo n. 2783 si ispirava ai principi contenuti nella legge 27 luglio 1967, n. 685, Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970, particolarmente ai numeri 21 e 22 dell'Allegato. Tali principi consistevano fondamentalmente nell'attuazione graduale della riforma della pubblica Amministrazione che avrebbe dovuto riguardare: la struttura degli organi amministrativi; la razionalizzazione dei servizi e la semplificazione delle procedure amministrative; il massimo rendimento dell'apparato burocratico; l'aggiornamento, la semplificazione e la chiarificazione della legislazione amministrativa. Inoltre, in ordine «alla struttura degli organi amministrativi occorre[va] fissare [...] le attribuzioni dei Ministeri; predisporre la riorganizzazione dei singoli servizi dei Ministeri con la realizzazione di un maggior decentramento sia gerarchico sia autarchico. Il decentramento autarchico, in attuazione del primo comma dello articolo 118 della Costituzione, senza incidere sulle attribuzioni proprie dell'Ente regione, dovrà conferire alle Province, ai Comuni e agli Enti locali più ampie funzioni amministrative nelle materie di interesse esclusivamente locale; riesaminare le attribuzioni degli Enti pubblici per sopprimere quelli inutili, per fondere, ove sia ritenuto necessario o utile, quelli similari, nonché per assicurare la piena efficacia ai poteri di direzione e di controllo del Governo e del Parlamento, e al sindacato della Corte dei conti; estendere l'autonomia di gestione, ogni qualvolta sia possibile, ai servizi amministrativi dello Stato» (legge 27 luglio 1967, n. 685, Allegato, n. 21 e n. 22).
Il provvedimento governativo prevedeva le deleghe al fine di disciplinare quindi le materie concernenti la revisione dell'ordinamento dei Ministeri, il riordinamento delle carriere e riassetto delle retribuzioni, i trattamenti di quiescenza e riliquidazione delle pensioni e la disciplina dell'attività sindacale. All'articolo 48 (poi art. 51 della legge) veniva prevista la Commissione consultiva in titolo con il compito di fornire il parere preventivo sui decreti delegati. Tale commissione veniva integrata da membri non parlamentari quando i pareri erano espressi sulla materia riguardante i dipendenti dello Stato e la materia riguardante il personale della Magistratura (compresi i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato).