Ordinamento dei servizi degli enti ospedalieri e stato giuridico dei dipendenti
Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative all'ordinamento dei servizi degli enti ospedalieri e dei servizi di assistenza negli istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura e allo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri
Sintesi
V legislatura (5 giugno 1968 - 24 maggio 1972)
La Commissione, composta da 10 senatori e 10 deputati, fu nominata al Senato e alla Camera rispettivamente il 20 e il 21 gennaio 1969.
Il disegno di legge Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera, di iniziativa governativa e che prevedeva questa Commissione consultiva, fu presentato alla Camera nel giugno 1966. In quegli anni l'assistenza pubblica ospedaliera era fondamentalmente erogata dagli ospedali dipendenti dalle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza - disciplinate da una legge del 1890 - nonché dagli ospedali dipendenti dai vari enti pubblici, quali C.R.I., I.N.A.I.L., I.N.A.M., I.N.P.S., enti locali, ecc. Sia tali istituzioni che i predetti enti avevano ognuno un proprio e diverso ordinamento giuridico-amministrativo, con i loro organi di amministrazione composti eterogeneamente, e con i loro rispettivi statuti e regolamenti nei quali, per ciò che concerneva le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, si ravvisava ancora il fine caritatevole della istituzione e dell'assistenza ospedaliera erogata. Tale pluralità giuridico-amministrativa mal si conciliava col diritto dei cittadini alla tutela della salute, enunciato dall'articolo 32 della Costituzione, tutela intesa anche come assistenza ospedaliera uguale per tutti. Per questo motivo il Governo ritenne un'«esigenza fondamentale, al fine di una adeguata soluzione dei problemi del settore, affidare, innanzitutto, l'assistenza ospedaliera ad enti preposti esclusivamente ad essa, che [avessero] una identica struttura e disciplina amministrativa; e cioè, [fossero] amministrati da organi democraticamente formati, composti uniformemente, che [fossero] espressione rappresentativa delle collettività cui presta[va]no l'assistenza; [fossero] sottoposti a identici controlli e direttive da ricondurre nell'esclusivo ambito dell'amministrazione sanitaria e delle istituendo regioni a statuto ordinario ed [erogassero] l'assistenza a diversi livelli funzionali secondo una intelligente programmazione a favore indistintamente di tutti i cittadini» (Atto Camera n. 3251, IV legislatura).
Risiede, dunque, in tale esigenza il movente con cui il Governo propose il disegno di legge: articolato in più Titoli, dopo aver definito il concetto di ente ospedaliero (art. 2), trattava, tra le altre cose, la costituzione e il riconoscimento degli stessi enti dei quali ne indicava anche la struttura che dovevano avere e gli organi che li caratterizzavano, ne forniva la classificazione e l'ordinamento del personale. Il provvedimento statuiva anche la delega al Governo affinché emanasse norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri: su tali norme prevedeva il parere di una Commissione parlamentare di dieci senatori e di dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.
Il disegno di legge Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera, presentato alla Camera (n. 3251) il 22 giugno 1966, fu assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione Igiene e sanità che lo esaminò tra l'ottobre 1966 e marzo 1967 e venne poi discusso dall'Assemblea tra il 26 aprile e il 31 maggio, quando fu approvato con emendamenti, assorbendo i disegni di legge di iniziativa parlamentare nn. 444, 1483 e 2908. Trasmesso al Senato (n. 2275) il 12 giugno 1967, fu assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione Igiene e sanità che lo esaminò dal luglio al dicembre 1967. Nell'ambito dell'esame in Commissione, nella seduta del 13 dicembre, venne letta una petizione (n. 67) pervenuta al Senato e firmata da un cospicuo numero di cittadini genovesi, nella quale si sottolineavano gli ampi meriti dell'Istituto «Giannina Gaslini» in campo pediatrico e si manifestavano timori che la riforma ospedaliera in discussione potesse in qualche modo comprometterne la struttura e l'efficienza. A tale proposito presero la parola il presidente della Commissione Emanuele Samek Lodovici ed il ministro della Sanità Luigi Mariotti, entrambi rassicurando sul destino del «Gaslini». Il primo chiarì che già la legge 30 settembre 1938, n. 1631, aveva disposto che gli istituti riconosciuti a carattere scientifico operanti nel campo sanitario dovessero governarsi secondo i propri statuti organici e che non sussisteva alcun dubbio che il «Gaslini» di Genova rientrasse nell'ambito di tali istituti; egli sottolineò, come pure fece il Ministro, che per tali istituti la legge ospedaliera prevedeva un trattamento differenziato, nel senso che essi non soltanto non sarebbero stati trasformati in enti ospedalieri, ma rientravano nell'ambito della legge soltanto per quanto atteneva alla parte assistenziale. Il disegno di legge venne poi discusso dall'Assemblea dal 14 al 22 dicembre, data in cui venne approvato con emendamenti. Trasmesso di nuovo alla Camera (n. 3251-B) il 3 gennaio 1968 ed esaminato in sede referente dalla Commissione Igiene e sanità il 25 dello stesso mese, fu discusso dall'Assemblea dal 5 all'8 febbraio, data in cui fu approvato definitivamente divenendo la legge 12 febbraio 1968, n. 132.