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Amministrazione e contabilità degli enti ospedalieri

Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative all'amministrazione e contabilità degli enti ospedalieri

Sintesi

V legislatura (5 giugno 1968 - 24 maggio 1972)

La Commissione, composta da 10 senatori e 10 deputati, fu nominata al Senato e alla Camera rispettivamente il 10 e il 4 marzo 1970.

Il disegno di legge Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera (C. n. 3251/S. n. 2275), poi legge 12 febbraio 1968, n. 132, affermava la finalità di attuare, per mezzo del Ministero della sanità, una effettiva unità di indirizzo di tutta la politica sanitaria del paese. Il fine generale era quello di rendere rapidamente operante una riforma del sistema sanitario italiano, per determinare un mutamento radicale nella vecchia concezione dell'ospedale e dell'assistenza sanitaria in genere, al fine di renderli un vero e proprio servizio pubblico. Il disegno di legge affidava la suddetta assistenza a enti preposti esclusivamente a essa, che avessero un'identica struttura e disciplina amministrativa, fossero sottoposti a identici controlli e direttive da ricondurre nell'esclusivo ambito dell'amministrazione sanitaria e delle regioni a statuto ordinario che andavano costituendosi; in secondo luogo, attuava una riorganizzazione e ristrutturazione degli ospedali che, pur acquisendo un uniforme modulo istituzionale (l'ente ospedaliero), conservavano la loro autonomia. Il progetto prevedeva anche l'istituzione di un fondo nazionale ospedaliero destinato a favorire il rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie degli ospedali e il miglioramento e adeguamento di esse; l'ordinamento funzionale dei servizi e il giusto adeguamento dello stato giuridico del personale a tutti i livelli; la regolamentazione delle case di cura private. Il disegno di legge prevedeva anche l'istituzione di questa Commissione consultiva, incaricata di esprimere il parere sulle norme delegate al Governo in merito all’amministrazione degli enti ospedalieri.

Il disegno di legge Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera, di iniziativa governativa, fu presentato alla Camera (n. 3251) il 22 giugno 1966 e assegnato, per l'esame in sede referente, alla Commissione Igiene e sanità assieme ai disegni di legge, affini per materia, Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario (n. 444), Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali (n. 1483) e Norme generali per l'ordinamento del servizio ospedaliero nazionale (n. 2908). Tali disegni di legge vennero discussi dall'Assemblea nell'aprile e nel maggio 1967, l'ultimo giorno del quale vide approvato il disegno di legge governativo, assorbendo quelli concorrenti. Trasmesso al Senato (n. 2275) il 12 giugno 1967, fu assegnato, per l'esame in sede referente, alla Commissione Igiene e sanità che lo esaminò tra il luglio e il novembre 1967. Il 13 dicembre la Commissione esaminò anche petizione n. 67, il cui sunto era il seguente: «Il cardinale Giuseppe Siri, Arcivescovo di Genova e Parroco dell'Istituto "Gianni Gaslini" di Genova, ed altri cittadini chiedono che il Senato - nel prendere in esame il disegno di legge: Enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera (n. 2275) - precisi, nella norma che regola la materia, che nei confronti degli Istituti a carattere scientifico le disposizioni della legge si applichino limitatamente all'esercizio dell'attività assistenziale (Petizione n. 67)». La petizione venne discussa dall'Assemblea assieme al disegno di legge nel dicembre 1967, approvato il 22 dello stesso mese, con emendamenti. Trasmesso di nuovo alla Camera (n. 3251-B) il 3 gennaio 1968 e assegnato ancora in sede referente alla Commissione Igiene e sanità, venne discusso e approvato definitivamente l'8 febbraio 1968. Divenne la legge 12 febbraio 1968, n. 132.