Riforma amministrativa
Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, la riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione amministrativa
Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59
Sintesi
XIII legislatura (9 maggio 1996 - 29 maggio 2001)
XIV legislatura (30 maggio 2001 - 27 aprile 2006)
La Commissione, composta da 20 senatori e da 20 deputati, è stata nominata al Senato e alla Camera il 26 maggio 1997 e si è costituita il 18 giugno 1997.
Presidente: on. Cerulli Irelli Vincenzo, eletto il 18 giugno 1997.
Nella XIV legislatura la Commissione è stata nominata al Senato e alla Camera l'8 febbraio 2002 e si è costituita il 13 febbraio 2002.
Presidente: sen. Melchiorre Cirami, eletto il 13 febbraio 2002.
Il disegno di legge Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, di iniziativa governativa, fu presentato in Senato (n. 1124) il 29 luglio 1996. Assegnato, per l'esame in sede referente, alla Commissione Affari costituzionali il 9 settembre 1996, fu da questa esaminato dal 12 settembre al 17 ottobre 1996 e discusso dall'Assemblea di Palazzo Madama dal 22 ottobre al 14 novembre 1996, data, quest'ultima, in cui fu approvato in un testo emendato. Trasmesso alla Camera (n. 2699) lo stesso giorno, fu assegnato alla Commissione Affari costituzionali per l'esame in sede referente; la Commissione l'esaminò dal 3 dicembre 1996 al 27 gennaio 1997 e successivamente fu discusso dall'Assemblea dal 28 al 30 gennaio 1997, quando fu approvato con modificazioni. Trasmesso nuovamente al Senato (n. 1124-B) il 31 gennaio 1997, fu esaminato in sede referente dalla Commissione Affari costituzionali dall'11 febbraio al 4 marzo 1997 e discusso dall'Assemblea dal 5 all'11 dello stesso mese, quando fu approvato definitivamente. Divenne la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed al suo interno prevedeva la Commissione in titolo.
Questo provvedimento si pone idealmente tra la legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, passando per la legge 8 giugno 1990, n. 142, Ordinamento delle autonomie locali, e per la legge 7 agosto 1990, n. 241 sulla trasparenza amministrativa.
Il disegno di legge si articolava «in tre oggetti principali, costituiti, rispettivamente, dal conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, dalla riforma delle amministrazioni centrali, degli enti e delle istituzioni scolastiche, e dalla delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi» (Atto Senato n. 1124, XIII legislatura).
In merito al primo punto, il conferimento di funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali era stabilito che avvenisse a "Costituzione invariata" e «nell'osservanza del principio di sussidiarietà» (art. 1, c. 2, legge 15 marzo 1997, n. 59): adottando un metodo nuovo rispetto al passato, nel provvedimento venivano individuate le competenze che rimanevano allo Stato, e non indicate quelle da trasferire.
La legge di delega prevedeva che venissero «conferiti alle regioni e agli enti locali due gruppi di compiti: le funzioni relative alla cura degli interessi delle rispettive comunità e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori», mentre sarebbero rimasti di competenza statale «tutte le funzioni di cura degli interessi nazionali, che si svolgono, normalmente, mediante legge della Repubblica, e tutti i compiti amministrativi che non possono essere localizzati nei territori delle singole regioni o dei singoli enti locali», facendo così avanzare il «processo forte di trasformazione dell'ordinamento in senso federale» (Atto Senato n. 1124, XIII legislatura).
Per ciò che concerne il secondo punto, al Capo II, in merito alla riforma delle pubbliche amministrazioni, la legge delegava il Governo a emanare «uno o più decreti legislativi diretti a: razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato [...]; riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche; riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso» (art. 11, c. 1, legge 15 marzo 1997, n. 59). La riforma mirava quindi a una organizzazione amministrativa più moderna che le permettesse anche un'azione più efficace attraverso la semplificazione delle procedure.
Infatti, il Capo III della legge prevedeva disposizioni governative orientate alla delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi «anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare» (art. 20, c. 1, legge 15 marzo 1997, n. 59). La previsione normativa stabiliva che il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, avrebbe presentato al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione delle norme inerenti procedimenti amministrativi, e con lo stesso disegno di legge avrebbe individuato i «procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali», indicando «i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione» (art. 20, c. 2, legge 15 marzo 1997, n. 59). I relativi regolamenti sarebbero stati emanati «con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate» (art. 20, c. 3, legge 15 marzo 1997, n. 59).
Per ciò che concerne la Commissione consultiva in titolo, segnaliamo che nel disegno di legge governativo non era presente e che la sua previsione venne inserita durante l'esame in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali della Camera. La Commissione, con sede presso la Camera dei deputati, aveva il compito di esprimere i pareri sugli schemi di decreti legislativi previsti dalla stessa legge e verificare «periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e [riferirne] ogni sei mesi alle Camere» (art. 5, legge 15 marzo 1997, n. 59).
In seguito, in merito alla stessa Commissione consultiva, la legge 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, all'articolo 7 statuì alcune modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59, particolarmente all'articolo 5, comma 3, nel quale furono soppresse le parole «La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati».
Successivamente anche la legge 16 giugno 1998 , n. 191, Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica, all'articolo 1 stabilì ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, in merito al recepimento delle condizioni e delle osservazioni formulate dalla Commissione consultiva in titolo.
In ultimo, ci preme segnalare che, osservando i resoconti pubblicati delle sue sedute, la Commissione venne denominata in maniera differente nel tempo: fino alla seduta del 15 luglio 1997 venne chiamata «Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, la riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione amministrativa»; dalla seduta del 30 luglio 1997 venne chiamata «Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59».