Pensioni di guerra
Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate in materia di pensioni di guerra
Sintesi
VII legislatura (5 luglio 1976 - 19 giugno 1979)
La Commissione, composta da 10 senatori e 10 deputati, fu nominata al Senato e alla Camera il 3 maggio 1978.
Nella VII legislatura, tra il novembre 1976 e il maggio 1977, furono presentati in Senato più disegni di legge concernenti le pensioni di guerra, tutti di iniziativa parlamentare: Riconoscimento, ai fini della concessione e revisione per aggravamento delle pensioni di guerra relative al conflitto 1940-43, di infermità contratte per servizio di guerra o attinente alla guerra, durante il primo conflitto mondiale (n. 308); Adeguamento economico-giuridico dei trattamenti pensionistici di guerra (n. 494); Adeguamento economico e giuridico delle pensioni di guerra indirette (n. 539); Adeguamento giuridico-normativo dei trattamenti pensionistici di guerra (n. 574); Adeguamento economico-giuridico del trattamenti pensionistici di guerra (n. 614); Adeguamento della misura delle pensioni di guerra (n. 717).
La disciplina giuridica dei trattamenti pensionistici di guerra aveva compiuto «un lungo e tormentato cammino, che [aveva] portato le pensioni di guerra ad un progressivo sganciamento dalla normativa, inizialmente applicabile, delle pensioni privilegiate di servizio, per assumere, attraverso una incessante, talvolta tumultuosa e comunque quasi sempre frammentaria produzione di leggi settoriali e spesso di mero adeguamento economico, una peculiare configurazione che [fece] assurgere la [...] "pensionistica di guerra" a dignità di corpo giuridico avente nel nostro ordinamento positivo una propria specifica autonomia ed organicità» (Atto Senato n. 614, VII legislatura).
Dalla legge 23 giugno 1912, n. 667, promulgata in occasione della guerra italo-turca, alla legge 1° marzo 1975, n. 45, quel processo evolutivo era testimoniato dalle normative sedimentatesi in un arco temporale assai lungo: dal Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, che riformò e diede sistemazione tecnico-giuridica alle norme sulle pensioni di guerra, dopo la proliferazione legislativa risalente al primo conflitto mondiale; dalla legge 10 agosto 1950, n, 648, finalizzata al riordinamento normativo dopo il secondo conflitto mondiale e dalla legge, portatrice di un nuovo riordinamento, 18 marzo 1968, n. 313. Successivamente, al fine di accogliere le istanze dei mutilati ed invalidi di guerra, furono promulgate le leggi 18 ottobre 1969, n. 751, 28 luglio 1971, n. 585, e 1° marzo 1975, n. 45.
Peraltro, in tale processo intervenne anche la Corte costituzionale, con le sentenze n. 113 del 19 luglio 1968 e n. 147 del 30 giugno 1971 che così si espresse: «a differenza di quanto avviene per le pensioni assegnate in dipendenza di rapporti di lavoro, che rivestano indole previdenziale, quelle di guerra hanno diverso fondamento, prescindendo sia dalla situazione lavorativa di chi sia stato colpito da danno alla persona in conseguenza di evento bellico, sia dallo stato di bisogno in cui egli venga a trovarsi. Alle pensioni di guerra è da riconoscere lo stesso carattere di indennizzo proprio del risarcimento dei danni di guerra» (sent. 113/1968, massima n. 3004). Le sentenze citate dichiararono l'illegittimità costituzionale - per violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione - degli articoli 91 e 92 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra e dell'art. 102 della legge 18 marzo 1968, n. 313.
In tale contesto si collocavano i disegni di legge citati all'inizio i quali si prefiggevano di pervenire ad un definitivo assetto, sotto il profilo sia giuridico che economico, dei trattamenti pensionistici di guerra, accogliendo nel contempo anche le istanze degli interessati.
I disegni di legge presentati in Senato nn. 308, 494, 539, 574, 614 e 717, furono assegnati per l'esame in sede referente alla Commissione Finanze e Tesoro e furono esaminati congiuntamente il 26 luglio 1977. Il giorno seguente la Commissione propose all'Assemblea un testo unificato (nn. 308, 494, 539, 574, 614 e 717-A) che, oltre ad assumere il titolo Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra, prevedeva all'art. 13 la delega al Governo al fine di emanare, con proprio provvedimento, un testo unico contenente «le norme relative alle pensioni di guerra introducendo le integrazioni e le modifiche che, in armonia agli altri settori della pensionistica, si rendessero necessarie per il loro organico coordinamento, per il perfezionamento dei criteri di classificazione delle invalidità, per un definitivo assetto economico e giuridico della materia, per la semplificazione e lo snellimento delle procedure ai liquidazione e di pagamento anche mediante razionali sistemi di conglobamento dei vari assegni attualmente esistenti». In tale articolo era prevista una Commissione parlamentare consultiva, composta di cinque senatori e cinque deputati, incaricata di esprimere il parere sulle norme delegate al Governo. Il 29 luglio l'Assemblea discusse e approvò il testo unificato apportando però significativi emendamenti: l'emendamento, che in questa sede interessa particolarmente, fu quello all'art. 13 presentato dal senatore Murmura, che eliminava dal disegno di legge la previsione della Commissione consultiva e che fu approvato dall'Assemblea di Palazzo Madama.
Trasmesso alla Camera (n. 1699) il 4 agosto 1977, fu assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione Finanze e Tesoro che lo esaminò, congiuntamente con i disegni di legge di iniziativa parlamentare nn. 127, 202, 274, 581, 1017 e 1250, il 28 settembre e il 13 ottobre 1977. La Commissione decise di accogliere le conclusioni a cui era arrivato un Comitato ristretto precedentemente da lei nominato e che aveva proposto alcune modifiche dell'articolo 13: le modifiche sarebbero state affidate al Comitato dei nove e avrebbero riguardato, oltre la riduzione del periodo coperto dalla delega e altri aspetti di carattere giuridico ed economico, anche il reinserimento del parere di una apposita Commissione parlamentare consultiva. La Commissione diede quindi mandato al Comitato dei nove di definire una nuova stesura dell'articolo 13 secondo le linee indicate, e al relatore Garzia di riferire all'Assemblea suggerendo l'approvazione della proposta n. 1699 e proponendo l'assorbimento dei disegni di legge nn. 127, 202, 274, 508, 581, 1017 e 1250. L'Assemblea di Montecitorio discusse il disegno di legge dal 18 al 20 ottobre approvandolo in quest'ultima data e seguendo il suggerimento della Commissione Finanze e Tesoro (assorbimento dei disegni di legge nn. 127, 202, 274, 508, 581, 1017, 1250).
Durante la discussione il disegno di legge fu emendato: in particolare si segnala l'emendamento 13.1 proposto, nella seduta del 19 ottobre, dalla Commissione Finanze e che fu approvato dall'Assemblea. Tale emendamento riformulava l'articolo 13 ripristinando l'istituzione della Commissione consultiva raddoppiandone i componenti rispetto al testo proposto dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato (10 senatori e 10 deputati). Trasmesso di nuovo in Senato (nn. 308, 494, 539, 574, 614 e 717-B) il 24 ottobre 1977 e deferito alla Commissione Finanze e Tesoro, il disegno di legge fu esaminato in sede referente il 10 novembre e discusso e approvato definitivamente dall'Assemblea il 23 novembre 1977. Divenne la legge 29 novembre 1977, n. 875.