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Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali

Sintesi

IV legislatura (16 maggio 1963 - 4 giugno 1968)


La Commissione, composta da 9 senatori e 9 deputati, fu nominata dai Presidenti del Senato e della Camera rispettivamente il 4 febbraio e il 30 gennaio 1964.
La Commissione terminò la sua attività con l'emanazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

 

Nel 1943 nacque l’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL), con il fine di assicurare la tutela e la rappresentanza delle vittime di infortuni sul lavoro, delle loro vedove e degli orfani dei caduti. Il Comitato Esecutivo dell’Associazione, nel novembre 1950, deliberò che il 19 marzo di ogni anno sarebbe stata celebrata in tutta Italia la “Giornata del Mutilato del Lavoro”, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro e di garantire la giusta tutela alle vittime del lavoro e alle loro famiglie. La prima “Giornata Nazionale del Mutilato” si tenne a Roma il 19 marzo 1951 ma i temi che ogni anno, in tale occasione, venivano così presentati alla pubblica opinione, ebbero un’eco presso il Parlamento e furono oggetto di due disegni di legge presentati alla Camera.
I disegni di legge, di iniziativa parlamentare, Modificazioni alle norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria (n. 879) e Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (n. 872) furono presentati alla Camera rispettivamente il 26 e il 25 febbraio 1959 e approvati in un unico testo il 21 novembre 1962 con il titolo Modifiche ed integrazioni al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450: Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo, e successive modificazioni ed integrazioni (n. 879-872). Trasmesso al Senato (n. 2300) il 23 novembre 1962, fu approvato definitivamente il 21 dicembre 1962 e divenne la legge 19 gennaio 1963, n. 15.
Tale provvedimento interveniva per allineare gli strumenti legislativi alle mutate condizioni dell’apparato produttivistico, particolarmente in settori che precedentemente non venivano considerati dal legislatore ai fini della protezione dall’evento infortunistico; la legge, infatti, chiariva il controverso concetto di «opificio», e prevedeva una tutela assicurativa per le persone addette alle macchine. Prevedeva anche obblighi assicurativi per i datori di lavoro che non fossero solo gli imprenditori, enti privati o pubblici - compresi lo Stato e gli Enti locali - ma anche, come si legge nella relazione (n. 2300-A) presentata dalla Commissione Lavoro all’Assemblea del Senato il 18 dicembre 1962, «le scuole e gli istituti di qualsiasi grado, anche privati, nei quali gli alunni svolgano esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche di lavoro, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti dei propri allievi o alunni»; era altresì previsto l’obbligo assicurativo per altre categorie che in passato non erano tutelate dalla legge, quali gli artigiani che prestavano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese (sempreché ricorresse l'obbligo assicurativo nei confronti dei propri dipendenti), gli apprendisti, i lavoratori a domicilio.
Il metodo seguito fu quindi di allargare il campo di applicazione della nuova legge in confronto al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, nella fiducia che il provvedimento potesse segnare un passo avanti per una maggiore giustizia sociale, riducendo sperequazioni e sanando ingiustizie tra categorie di lavoratori, particolarmente tra i lavoratori invalidi del settore agricolo e quelli del settore industriale, prevedendo, tra le altre cose, una stessa revisione triennale dell’indennità per inabilità temporanea per gli infortunati dell’industria e dell’agricoltura. Sempre nella relazione della Commissione Lavoro del Senato si legge, infatti: «Il trattamento che il disegno di legge fissa ora per i lavoratori infortunati dell’agricoltura riduce in modo notevole il divario esistente coi lavoratori dell'industria ed elimina la diversità di trattamento tra uomo e donna».