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Servizi della riscossione delle imposte dirette

Commissione parlamentare per il parere al Governo sul testo unico sui servizi della riscossione delle imposte dirette

Sintesi

III legislatura (12 giugno 1958 - 15 maggio 1963)

La Commissione, composta da 5 senatori e 5 deputati, fu nominata al Senato e alla Camera rispettivamente il 29 novembre e il 4 dicembre 1962.

 

Il disegno di legge Delega al Governo per l'emanazione del testo unico sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di iniziativa governativa, fu presentato alla Camera (n. 3513) il 15 dicembre 1961; deferito per l'esame in sede referente alla Commissione Finanze e tesoro, fu da questa esaminato il 4 aprile 1962, per poi essere discusso dall'Assemblea di Montecitorio il 4 e il 7 agosto, data in cui fu approvato senza emendamenti. Trasmesso al Senato (n. 2161) il 9 dello stesso mese, fu assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione Finanze e tesoro che l'esaminò il 19 settembre. Fu quindi discusso e approvato definitivamente dall'Assemblea di Palazzo Madama il 31 ottobre 1962, divenendo la legge 6 novembre 1962, n. 1608, istitutiva della Commissione consultiva in titolo. Tale legge portò all'emanazione del D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, Testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette.

Nell'Italia del dopoguerra le norme che disciplinavano la riscossione delle imposte dirette erano contenute in numerosi atti legislativi e regolamentari, anche risalenti al periodo fascista, rendendo difficile, perfino per gli addetti ai lavori, la consultazione delle disposizioni che disciplinavano tale complessa materia.

Al Testo Unico 17 ottobre 1922, n. 1401, con relativo regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090, fece seguito un gran numero di ulteriori disposizioni legislative fino agli anni Cinquanta, oltre a numerose circolari ministeriali, alcune delle quali di particolare importanza interpretativa e normativa. Inoltre, nel frattempo, anche l'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, sviluppatasi parallelamente, ebbe evidenti riflessi sull'interpretazione ed elaborazione del complesso delle norme che regolavano la riscossione di tali tributi.

Una prima sistematizzazione della materia si ebbe con l'Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), che aveva nella legge Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (legge 5 gennaio 1956, n. 1) la delega legislativa per essere emanato (cfr. anche la voce «Perequazione tributaria» di questo Repertorio). Tale Testo unico conteneva però solamente una parte delle norme attinenti alla riscossione delle imposte dirette ossia esclusivamente le norme che regolavano i rapporti fra gli esattori e i soggetti passivi di imposta, escludendo quanto invece concerneva la gestione delle esattorie e delle ricevitorie, «cioè [...] i rapporti fra la Pubblica Amministrazione, gli enti impositori, gli esattori comunali e i ricevitori provinciali delle imposte dirette [...]. Tali norme non furono allora incluse nel Testo Unico perché si ritenne che il rapporto esattoriale non interessasse il rapporto d'imposta e pertanto non rientrasse nella delega conferita al Governo con l'articolo 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1» (Atto Camera n. 3513-A). Tuttavia, la Commissione parlamentare che aveva esaminato a suo tempo lo schema di decreto legislativo - che diverrà il Testo Unico 29 gennaio 1958, n. 645 -, aveva auspicato che si potesse pervenire in un futuro prossimo all'accorpamento in un unico provvedimento anche per le disposizioni concernenti la gestione delle esattorie e delle ricevitorie. In adempimento a tali auspici, il Governo, nel 1961, presentò il presente disegno di legge al fine di ottenere la delega a emanare il «testo unico delle leggi riguardanti l'ordinamento dei servizi della riscossione delle imposte dirette coordinando le relative norme contenute nel testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, nel regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, e nella successiva legislazione, nonché apportando le modifiche necessarie per conferire una maggiore semplicità e funzionalità ai servizi stessi» (Atto Camera n. 3513-A).

In analogia a quanto già previsto con l'articolo 63 della legge 5 gennaio 1956, n. l, il disegno di legge governativo prevedeva la costituzione di una Commissione parlamentare consultiva, composta di cinque senatori e cinque deputati, che aveva il compito di fornire il parere sullo schema di decreto legislativo presentato dal Governo.