Tasse sulle concessioni governative
Commissione parlamentare consultiva per il testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative
Sintesi
I legislatura (8 maggio 1948 - 24 giugno 1953)
La Commissione, composta da 5 senatori e 5 deputati, fu nominata al Senato e alla Camera il 13 maggio 1952.
Il disegno di legge Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, di iniziativa governativa, fu presentato alla Camera (n. 2356) il 28 novembre 1951, e discusso e approvato, con emendamenti, il 21 dicembre 1951 dalla Commissione finanze e tesoro, in sede legislativa. Trasmesso al Senato (n. 2117) il 4 gennaio 1952, fu discusso e approvato definitivamente il 4 marzo 1952 dall'Assemblea di Palazzo Madama. Divenne la legge 14 marzo 1952, n. 128.
Il disegno di legge, presentato dal ministro delle finanze Vanoni, era finalizzato all'aggiornamento di numerose voci della tabella delle tasse di concessione governativa, allegata al decreto legislativo 30 maggio 1947. n. 604; pur essendo state già parzialmente ritoccate con la legge 26 gennaio 1949, n. 10, tali aliquote non erano tuttavia in linea con la misura della svalutazione monetaria di quegli anni che caratterizzò la realtà italiana del dopoguerra. Il provvedimento, «oltre ad assicurare una maggiore aderenza del tributo alle mutate condizioni monetarie del Paese» (Atto Camera n. 2356, I legislatura), avrebbe realizzato anche un aumento di gettito per le casse dello Stato; inoltre la revisione delle singole voci avrebbe anche garantito «una migliore distribuzione del carico fiscale, chiamando a maggior contribuzione quelle attività industriali e commerciali, che più si sono avvantaggiate dei recenti sviluppi della congiuntura economica» (Atto Camera n. 2356, I legislatura).
Le modifiche interessarono alcune importanti voci: a titolo di esempio, per alcune, come per le licenze di caccia, per le licenze di accademie e trattenimenti vari, per la licenza vendita bevande alcooliche, per la licenza fabbricazione esplosivi, le tasse sulle concessioni furono aumentate del 50%; per altre, come per esempio, per la licenza pesca lacuale e fluviale, la licenza per spari di armi da fuoco e accensione di fuochi artificiali, la licenza balli, thè danzanti, ecc., l'aumento delle tasse fu del 100%; per altre ancora, come per esempio, per l'istituzione borse valori, l'autorizzazione per l'impianto di sedi e succursali di banche straniere ecc., l'autorizzazione per esercizio industrie assicurative, l'aumento fu in ragione del 200%.
Per alcune attività - «come le concessioni di apertura di farmacie, le licenze per la apertura di cinematografi, le patenti automobilistiche, le iscrizioni agli albi degli appaltatori di opere pubbliche. e di imposte di consumo e degli esercenti di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, ecc.» - assieme a un aumento della misura della tassa, si ritenne opportuno «introdurre alcune modificazioni, rispetto all'attuale disciplina tributaria, suggerite dalla esperienza degli ultimi anni e da considerazioni tecniche. In molti casi (farmacie, macellerie, laboratori di carni insaccate) è stata istituita una tassa annuale, in luogo di quella una tantum precedentemente stabilita, in quanto più rispondente al carattere dell'attività economica esercitata; in altri (cinematografi ecc.) si sono create nuove suddivisioni di voci che permetteranno in futuro una più razionale ed equa applicazione della norma fiscale al caso concreto» (Atto Camera n. 2356, I legislatura).
Il provvedimento governativo istituì anche nuove voci: un esempio è la nuova «concessione di servizi pubblici di linee automobilistiche per il trasporto di persone e l'autorizzazione per l'uso di macchine automatiche a contatore per la vendita dei biglietti d'ingresso in locali di pubblico spettacolo», novità legata allo sviluppo dei mezzi di trasporto e all'aumentato uso di mezzi meccanici di distribuzione e contabilità (Atto Camera n. 2356, I legislatura).
La complessità della materia, anche per il succedersi nel corso degli anni di numerose disposizioni, indusse il Governo a proporre una sua generale revisione, «ai fini del coordinamento delle norme legislative e delle disposizioni tariffarie e di una organica sistemazione del tributo» (Atto Camera n. 2356, I legislatura). A questo fine venne dedicato l'art. 10 del disegno di legge che delegava il Governo a procedere, «entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla raccolta in un testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative e ad apportarvi le modifiche ed aggiunte che si renderanno necessarie per il loro coordinamento e per una più precisa formulazione tecnica delle disposizioni stesse, sentita una Commissione parlamentare, composta di 5 senatori e 5 deputati» (Atto Camera n. 2356, I legislatura, art. 10). La previsione dell'istituzione di una Commissione consultiva che esprimesse un parere sullo schema di decreto legislativo era in linea con ciò che all'epoca era avvenuto con l'approvazione della legge 9 febbraio 1952, n. 49, concernente le tasse sugli autoveicoli (cfr. voce «Tasse di circolazione» di questo Repertorio) e che successivamente si verificherà frequentemente nell'iter di provvedimenti finalizzati alla redazione di Testi unici. Ma, durante la discussione in sede legislativa presso la Commissione Finanze della Camera, il deputato Sullo sollevò una questione sostanziale in merito al fatto che la Commissione stesse lavorando in sede legislativa e che, secondo il Regolamento della Camera, in quella sede non fosse possibile approvare un provvedimento che prevedesse una delega legislativa: «Con tale articolo si dà una delega al Governo al fine di procedere al coordinamento in testo unico di queste norme e per le aggiunte e modifiche che si renderanno necessarie [...] tanto più che si dice "sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati". Siccome siamo in sede legislativa, non possiamo approvare, a termini del regolamento, un disegno di legge di delegazione legislativa ed allora occorrerà, secondo me, stralciare detto articolo e sottoporlo all'esame dell'Assemblea, approvando il resto del provvedimento. Quindi, l'articolo 10, a mio avviso, dovremmo discuterlo in sede referente» (Atti Camera, Commissione Finanze e tesoro, Resoconti stenografici, seduta del 21 dicembre 1951).
La risposta del relatore, il deputato Castelli Avolio, fu conforme al fatto che, nella I legislatura, il testo unico era considerato più il risultato di un atto amministrativo che di un atto legislativo (probabile retaggio del periodo fascista), contrariamente a come, invece, verrà considerato successivamente: «In merito all'ultima questione sollevata dall'onorevole Sullo a proposito dell'articolo 10, faccio presente che si tratta non già di una delega fatta al Governo per emanare disposizioni di carattere legislativo [...] ma [...] trattasi di delega al Governo per emanare norme di carattere regolamentare. [...] nella formazione di tale testo [unico] può esservi la necessità di apportare modifiche di carattere formale e in ciò consiste appunto quell'opera di coordinamento che viene effettuata [...] non si tratta evidentemente di una vera e propria delega legislativa, ma di apportare al disegno di legge modificazioni e perfezionamenti di carattere tecnico, restando così nei limiti della formazione dei testi unici, compito, questo, riservato all'Amministrazione pubblica. Qualora i colleghi ritengano che si vada al di là della semplice opera di formazione dei testi unici, allora, come dice esattamente l'onorevole Sullo, si dovrebbe stralciare l'articolo 10 del provvedimento» (Atti Camera, Commissione Finanze e tesoro, Resoconti stenografici, seduta del 21 dicembre 1951). A tale proposito il Ministro delle finanze Vanoni intervenne ribadendo la posizione di Castelli Avolio e rimettendosi alla decisione della Commissione. La previsione della Commissione consultiva venne così espunta dall'articolo 10. La stessa questione venne ripresentata al Senato dal relatore Tafuri, durante la discussione del disegno di legge in Assemblea, che ripropose l'istituzione della Commissione consultiva; in quest'occasione, il sottosegretario per le finanze Castelli, pur ribadendo che la delega riguardava puramente il coordinamento tecnico, accettò l'invito espresso dal relatore in merito all'istituzione della Commissione consultiva, previsione però non inserita nel testo del provvedimento (Atti Senato, Assemblea, Resoconti stenografici, seduta del 4 marzo 1952).